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Sentenza

Sentenza n. 2937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 21455 del 28 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 21455 del 28 novembre 2024

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 21455 del 28 novembre 2024. Dal testo della decisione non emergono i motivi specifici dell’appello né il contenuto della controversia sostanziale. Nel corso del giudizio di appello, l’Autorità ha depositato e notificato alla controparte una dichiarazione di rinuncia al giudizio, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia. La società appellata ha preso atto della rinuncia, chiedendo il passaggio in decisione senza discussione orale e insistendo per la condanna dell’Autorità alle spese di lite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio di appello per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia è stata dichiarata dall’Autorità appellante e comunicata alla controparte, che ne ha preso atto. Il Collegio non ha quindi esaminato né i motivi dell’appello né il merito della controversia e non ha pronunciato sulla legittimità della sentenza di primo grado. In ragione della peculiarità della controversia, ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al giudizio determina l’estinzione del processo, quando ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al giudizio di appello, dichiarata dall’appellante e portata a conoscenza della controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di gravame né il merito della controversia.
  • La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio, anche quando il processo si estingua per rinuncia dell’appellante.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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