Cassazione Penale, Sentenza n. 17942/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Morea impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso. I motivi principali erano: (i) insufficienza e carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza in relazione all'elemento oggettivo dell'ingiusto profitto e all'elemento soggettivo (dolo), chiedendo la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (ii) contestazione della qualificazione e della prova dell'aggravante del metodo mafioso (sostenendo che l'identità del soggetto mafioso sarebbe stata rivelata solo dopo sollecitazione della vittima); (iii) mancata considerazione degli elementi difensivi idonei a escludere le esigenze cautelari o a ritenere adeguate misure meno afflittive (si richiamava il fatto che l'attore non era più in servizio, la natura lavorativa del contesto, la mancanza di vantaggio personale per Morea e precedenti penali risalenti e non significativi). La difesa ha inoltre sostenuto che la richiesta di risarcimento non fosse necessariamente ingiusta o fosse formulata in base a calcoli aziendali (richiesta documentata nella misura di Euro 17.000,00) e che la retrodatazione del documento poteva essere stata predisposta da altri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame. Motivazione essenziale: la Corte di legittimità ha ritenuto che i primi due motivi fossero, in realtà, una mera richiesta di rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice della cautela, situazione non sindacabile in cassazione salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi ricostruendo un quadro probatorio fatto di: dichiarazioni della persona offesa (più denunce e escussione davanti al PM), registrazione di un colloquio, messaggi WhatsApp, retrodatazione via e-mail di un piano di ammortamento e l'incontro organizzato con Francesco Capriati (soggetto con condanne per associazione mafiosa). Da questi elementi il Tribunale aveva ritenuto provata, almeno in termini di gravità indiziaria, la volontà di conseguire un profitto ingiusto con piena consapevolezza della sua illegittimità (distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni fondata sull'elemento psicologico). Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di merito secondo cui la condotta (l'intervento e le frasi di Capriati, l'uso del suo ruolo intimidatorio, la successiva enfatizzazione della caratura criminale) era idonea a evocare la forza intimidatrice tipica della criminalità organizzata. Infine, sul tema delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, rafforzata dall'aggravante mafiosa, non fosse stata superata dagli elementi prodotti dalla difesa; pertanto la misura domiciliare risultava giustificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamata per precisare che il procedimento si è celebrato per contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale; assenza di rilievo sul merito del riesame.
artt. 56 e 629 c.p.
La combinazione di norme è stata applicata per inquadrare il fatto come tentata estorsione: il Tribunale del riesame ha ritenuto integrati gli elementi dell'azione tentata e dell'ingiusto profitto, con valutazione basata su dichiarazioni, registrazioni, messaggi e comportamento del ricorrente.
art. 416-bis c.p. (aggravante metodo mafioso)
L'aggravante è stata interpretata in senso ampio: è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice propria dell'associazione mafiosa; l'intervento di un soggetto noto per la sua caratura mafiosa e le frasi intimidatorie sono ritenute idonee a integrare la fattispecie.
art. 273 c.p.p.
Richiamato nella trattazione dei limiti di sindacabilità in cassazione della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte può verificare la congruenza e la logicità della motivazione ma non riesaminare i fatti o rivalutare le prove.
art. 274 lett. c) e art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamati in tema di esigenze cautelari: con l'aggravante mafiosa opera una presunzione relativa di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la difesa deve fornire elementi concreti per superarla; il Tribunale ha ritenuto tali elementi carenti.
CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logistica (applicabile alla Levante Logistica s.r.l.)
Il Tribunale ha comparato la pretesa economica con le norme contrattuali: l'importo inizialmente richiesto era incongruente rispetto ai limiti contrattuali e la retrodatazione del piano di ammortamento è stata considerata indice della consapevolezza dell'illegittimità della pretesa.
Massime di principio
- In cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice della cautela è limitato: non è consentita una nuova valutazione probatoria, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende prevalentemente dall'elemento soggettivo: la consapevolezza dell'illegittimità della pretesa e la volontà di conseguire un profitto ingiusto orientano verso l'estorsione.
- Elementi fattuali come registrazioni, messaggi, documenti retrodatati e incontri con soggetti notoriamente legati alla criminalità organizzata costituiscono indici pregnanti per la sussistenza del dolo e per l'aggravante del metodo mafioso.
- L'aggravante del metodo mafioso può ritenersi integrata anche quando la condotta 'evoca' la forza intimidatrice dell'organizzazione (intervento di esponenti noti, frasi e atteggiamenti idonei ad aumentare la soggezione della vittima).
- In presenza dell'aggravante mafiosa opera una presunzione relativa di necessità della misura cautelare: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare l'insussistenza o la superabilità delle esigenze cautelari e l'idoneità di misure meno afflittive.
- La retrodatazione di documenti e la condotta volta a rendere 'apparente' la legittimità di una pretesa possono essere valutate come indici di consapevolezza dell'illegittimità e del dolo estorsivo.
- Precedenti penali remoti e di scarsa rilevanza non sono, di per sé, sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione quando il quadro attuale risulta gravemente indiziario e aggravato dalla contiguità a contesti di criminalità organizzata.
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