Cassazione Penale, Sentenza n. 29657/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2024 che, accogliendo in parte l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Maffettone per i reati indicati nei capi 85-93 (tra cui associazione ex art. 416 c.p. e reati connessi). Il ricorso denunciava: 1) deposito dell'ordinanza oltre il termine previsto dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.; 2) nullità dell'ordinanza per mancata indicazione della descrizione sommaria del fatto e delle norme violate (art. 292, comma 2, lett. b)); 3) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione della gravità indiziaria, con eccessiva estensione automatica delle responsabilità associative ai reati fine (art. 273 e 110 c.p.); 4) mancata valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e uso improprio del meccanismo presuntivo previsto dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato parzialmente. Primo motivo (termine di deposito): infondato, in quanto i termini di deposito nell'appello ex art. 310 c.p.p. hanno natura ordinatoria e non determinano l'inefficacia della misura se superati. Secondo motivo (nullità per mancata descrizione sommaria del fatto e delle norme): fondato. L'ordinanza del riesame non conteneva per la posizione specifica dell'indagato la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, mancando dunque i requisiti previsti dall'art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p.; Ciò comporta violazione del diritto di difesa e rende impossibile verificare la correttezza della valutazione sulla gravità indiziaria. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame per nuovo esame in contraddittorio. I terzo e quarto motivo sono stati ritenuti assorbiti dall'annullamento disposto sul secondo motivo.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Norma impugnatoria: il ricorso è stato proposto ai sensi di questa disposizione.
art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Termine per il deposito dell'ordinanza del tribunale in sede d'appello; la Corte ha ritenuto tale termine di natura ordinatoria (non perentorio) e quindi la sua inosservanza non inficia l'efficacia della misura cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto con l'art. 310 per distinguere il regime dei termini tra riesame e appello; in particolare l'assenza di richiamo al comma 10 impedisce di ritenere perentorio il termine di art. 310.
art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Prescrive che l'ordinanza applicativa di misura cautelare contenga la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate a pena di nullità; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale indicazione per la specifica posizione dell'indagato comporti nullità dell'ordinanza e violazione del diritto di difesa.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito in relazione ai criteri per la valutazione della gravità indiziaria; la difesa aveva contestato il modo in cui il tribunale aveva applicato tali criteri.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli elementi che giustificano la misura cautelare (esigenze cautelari); la Corte ha ritenuto le questioni relative assorbite dall'annullamento per nullità formale.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa in tema di partecipazione associativa; la difesa aveva lamentato un'estensione automatica di tale meccanismo ad altri reati fine senza adeguata motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione.
art. 293 cod. proc. pen.
Prevede la notificazione integrale dell'ordinanza quale atto unitario (descrizione sommaria e motivazione); utilizzata per spiegare come l'indagato debba essere effettivamente informato degli addebiti.
artt. 73 e 74 DPR 309/90; art. 416 c.p.; art. 648-bis c.p.
Fattispecie sostanziali contestate nell'indagine: reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti (artt. 73, 74 DPR 309/90) e delitti connessi come l'associazione di tipo mafioso/associativa (art. 416 c.p.) e reati economico-patrimoniali (art. 648-bis c.p.); la Corte non ha deciso sul merito delle contestazioni penali ma ha richiesto che l'ordinanza indichi chiaramente quali di queste norme siano ritenute violate nella posizione dell'indagato.
Massime di principio
- Nei procedimenti d'appello cautelare i termini di deposito fissati dall'art. 310 c.p.p. sono ordinatori: il loro superamento non comporta automaticamente inefficacia della misura, quindi il difensore può eccepirli ma non sempre ottiene l'annullamento per questo motivo.
- L'ordinanza che dispone una misura cautelare deve contenere per la specifica posizione dell'indagato la "descrizione sommaria del fatto" e l'indicazione delle norme violate ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. b): la loro omissione comporta nullità rilevabile anche d'ufficio e violazione del diritto di difesa.
- La correttezza della valutazione della gravità indiziaria deve poter essere verificata in relazione al fatto provvisorio come descritto nell'ordinanza; se la descrizione manca, l'analisi sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari non è verificabile e il provvedimento va riesaminato.
- In caso di contestazioni associative, il giudice deve distinguere chiaramente tra responsabilità associativa e responsabilità per singoli reati fine, motivando la ricostruzione probatoria e l'eventuale estensione delle presunzioni; non è sufficiente un automatismo basato solo sulla posizione nell'organizzazione.
- Anche se è raccomandabile la tempestività del deposito e della decisione per ragioni di tutela della libertà personale, le carenze procedurali formali che incidono sul diritto di difesa (come la mancanza della descrizione degli addebiti) restano strumenti efficaci per ottenere l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
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