Sentenza del 17/07/2020 n. 15255 - Corte di Cassazione
Accertamento - Redditometro - Indicatore di reddito - Bene strumentale all'attività di impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha determinato un maggior reddito complessivo imputando, ai fini del redditometro, il 50% del prezzo d'acquisto di un autofurgone come indicatore di capacità contributiva, unitamente alla disponibilità dell'abitazione principale in locazione. Il contribuente ha impugnato sostenendo che il veicolo fosse bene strumentale e quindi escluso dall'indice ai sensi del D.M. 10 settembre 1992 (art.2, comma 2) e chiedendo la corretta applicazione della deduzione prevista dal TUIR (DPR 917/1986, art.11). Dopo annullamento in primo grado, la CTR ha riformato e confermato l'accertamento; il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni di norme tributarie e il mancato riconoscimento della deduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la natura strumentale di un bene non possa essere desunta esclusivamente dalle scritture contabili dell'imprenditore e che l'Amministrazione finanziaria conservi autonomia di valutazione qualora emergano elementi che rendano inattendibile l'iscrizione fra i beni strumentali. Ha inoltre richiamato i limiti posti dal TUIR (art.164) alla valenza fiscale dei beni a motore. Sul punto relativo alla deduzione d'imposta (art.11 TUIR) la Corte ha considerato la questione come controversia di merito sulla determinazione degli importi, non costituente violazione di norma di diritto; pertanto il ricorso è stato respinto e il contribuente condannato alle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Norma sui poteri di accertamento e sugli indicatori di capacità contributiva utilizzati dall'Amministrazione; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del bene come indicatore ove sussistano elementi in contrario rispetto alle scritture contabili.
Decreto Ministeriale 10 settembre 1992
Regola l'esclusione di beni strumentali dagli indici: la Corte ha ricordato che l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili è condizione rilevante ma non sufficiente se sussistono elementi che ne contrastano l'attendibilità.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Disciplina la totale o parziale deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto a motore; la Corte ha richiamato tale norma per evidenziare i limiti posti dal sistema tributario alla rilevanza fiscale dei beni a motore, senza però attribuirle funzione di criterio esclusivo per l'individuazione della strumentalità.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Riguarda deduzioni e credito d'imposta periodici: la questione relativa all'applicazione della deduzione è stata considerata dalla Corte come questione di fatto/di calcolo e non come violazione di norma di diritto rilevante ai fini del ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., n. 3 e n.5 (richiamati dal D.Lgs. 546/1992, art.62)
Norme procedurali sui motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione attinente alla valutazione di fatto e al calcolo delle deduzioni rientri in censure di merito e non nei vizî di diritto denunciabili mediante l'art.360 n.3.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2002, n.115
art.13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 228/2012, art.1, comma 17)
Previsione sul contributo unificato in sede di cassazione; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come strumentale si valuta in base al rapporto funzionale con l'attività e non soltanto in base all'iscrizione o alla dichiarazione contabile: l'onere della prova circa la strumentalità grava sul contribuente.
- Le scritture contabili favorevoli al contribuente non hanno valore indiscutibile se esistono elementi che ne mettono in dubbio l'attendibilità; l'Amministrazione ha potestà di sindacato e valutazione su elementi indiziari rilevanti.
- L'esclusione di un veicolo dagli indicatori di capacità contributiva richiede condizioni oggettive e non è automatica: l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili è una condizione utile ma non necessariamente determinante quando emergono elementi contrari.
- I limiti alla deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto previsti dal TUIR (art.164) incidono sulla valenza fiscale dei beni, ma non sostituiscono la valutazione fattuale sulla loro effettiva funzione aziendale.
- Le contestazioni sulla corretta applicazione di deduzioni o sul calcolo dell'imposta, quando riguardano determinazioni di fatto o di merito, possono non essere ammissibili in cassazione come violazioni di diritto sostanziale e devono essere sollevate con i rimedi di merito appropriati.
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