Cassazione Civile, Ordinanza n. 23769/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un immobile ad uso locazione di proprietà dell'ente previdenziale, detenuto in forza di un contratto stipulato il 31 dicembre 1995. In primo grado il Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto il contratto e fissato la data di esecuzione del rilascio al 31 maggio 2017. In appello l'ente proprietario aveva censurato la decisione di primo grado sostenendo che la disdetta comunicata il 6 marzo 1995 doveva ritenersi efficace e che il contratto si era quindi estinto al 31 dicembre 1995, anche alla luce di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva escluso il rinnovo del rapporto da parte dell'INPDAP. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello, pur accogliendo il gravame, pronunciato solo sulla domanda di risoluzione del contratto e non anche sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile, in asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo ex art. 112 c.p.c., affermando che nella domanda di risoluzione o comunque di cessazione del rapporto di locazione deve ritenersi implicita anche la domanda di rilascio dell'immobile. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ ex art. 360 co. 1, n. 4 cod.proc.civ
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; tuttavia, nella domanda di risoluzione o cessazione del rapporto di locazione è implicita anche la domanda di rilascio dell'immobile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ex art. 360 co. 1, n. 4 cod.proc.civ
È il vizio processuale dedotto a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con proposta del relatore.
Massime di principio
- Nella controversia sulla cessazione di un rapporto di locazione, la domanda di rilascio dell'immobile si considera normalmente implicita nella domanda di risoluzione o cessazione del rapporto.
- La pronuncia che ometta di esaminare la domanda di rilascio, quando essa sia compresa implicitamente nella domanda principale, incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. solo se il giudice effettivamente non si sia pronunciato su un petitum ricompreso nella domanda.
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia può condurre a cassazione con rinvio quando sia necessario un nuovo esame della domanda non decisa dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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