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Sentenza

Sentenza n. 4673/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento - del decreto dell’Ambasciata d’Italia in Egitto n. 2146 del 13 dicembre 2023, recante il rigetto del visto per motivi di lavoro; - del decreto dell’Ambasciata d’Italia in Egitto n. 73 del 31 gennaio 2024, recante il rigetto del visto per motivi di lavoro;

Giustizia amministrativa202406172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi del visto per motivi di lavoro adottati dall'Ambasciata d'Italia in Egitto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due decreti dell'Ambasciata d'Italia in Egitto recanti il rigetto della domanda di visto per motivi di lavoro. Nel corso del giudizio, a seguito di una pronuncia cautelare favorevole resa dal giudice d'appello, l'amministrazione ha avviato il procedimento di riesame e ha successivamente emesso e consegnato materialmente il visto richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. c), c.p.a., poiché il rilascio e la consegna del visto hanno fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia di annullamento. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei confronti del privato e del divieto di imputare a quest'ultimo gli effetti sfavorevoli dei ritardi dell'amministrazione. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando, per effetto di eventi successivi, viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, previa interlocuzione con le parti.

Massime di principio

  • Il rilascio e la consegna del titolo amministrativo richiesto nel corso del giudizio fanno venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del precedente diniego, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta improcedibilità della domanda principale non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando la probabile fondatezza originaria della pretesa e la condotta processuale e procedimentale dell'amministrazione.
  • Gli obblighi di buona fede e correttezza impongono all'amministrazione di non far ricadere sul privato gli effetti sfavorevoli dei ritardi imputabili alla stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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