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Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza nr. 314/2025, pubblicata il 20.05.2025, RG 243/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015;

Giustizia amministrativa202600319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 ed era stato ordinato al Ministero e alle competenti articolazioni territoriali di assegnarle le somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare misure per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza; nel caso concreto la sola nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente e l'indennizzo è stato negato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una pronuncia di condanna nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della pronuncia di condanna, secondo il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale entro un termine determinato, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, sicché l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento spontaneo e sollecito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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