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Sentenza

Sentenza n. 2805/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/2025, depositata e resa pubblica il 17.02.2025, r.g. 13545/2024, notificata all’Amministrazione in data 26.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.11.2025.

Giustizia amministrativa202506765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata in forma esecutiva al Ministero il 26 giugno 2025. La pronuncia aveva riconosciuto, anche in suo favore, il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per due annualità, nella misura nominale complessiva di euro 1.000,00. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile. Accertata la definitività della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato all'Amministrazione di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare sulla stessa l'importo nominale riconosciuto dal giudice civile entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per l'eventuale inosservanza dell'ordine giudiziale; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la procedibilità dell'azione esecutiva e di ottemperanza.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a un'amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità, ha efficacia conformativa-ordinatoria nei confronti dell'amministrazione stessa; il giudice amministrativo può ordinarne l'esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'inerzia dell'amministrazione per ordinare l'attuazione concreta del bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'istanza dell'interessato e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, sino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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