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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24263 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo al 2003. La CTR aveva ritenuto illegittima la verifica fiscale perché eseguita dalla Direzione Regionale delle Entrate, considerata priva di competenza, e aveva ritenuto che la Delibera del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 2000 non potesse attribuire tale potere in deroga alla legge. L'Ufficio ha contestato questa interpretazione, sostenendo che la competenza derivasse dal potere regolamentare di organizzazione previsto dal D.Lgs. n. 300 del 1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR. Ha stabilito che le Direzioni Regionali delle Entrate erano competenti a svolgere accessi e verifiche anche prima del 1° gennaio 2009. Il D.L. n. 185 del 2008 non ha creato una competenza prima inesistente, ma ha riservato alle Direzioni Regionali la competenza esclusiva per l'accertamento dei grandi contribuenti. Prima di tale intervento, la ripartizione delle competenze era validamente disciplinata dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, adottato sulla base del D.Lgs. n. 300 del 1999. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia per l'esame del merito fiscale e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 14 della Costituzione

    riserva di legge anche con riguardo ai "casi e modi" dell'accertamento fiscale

    La CTR aveva richiamato la norma per sostenere che i poteri di accesso e verifica dovessero essere attribuiti direttamente dalla legge; la Cassazione ha però ritenuto valida, nel caso concreto, la disciplina organizzativa adottata sulla base della delega legislativa.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, comma 3

    affidava al regolamento di amministrazione il potere di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate

    La disposizione costituiva la base legislativa per la ripartizione delle competenze accertative tra strutture territoriali e centrali dell'Agenzia delle Entrate.

  • Delibera del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 novembre 2000, n. 4, art. 4

    prevedeva la possibilità che anche le Direzioni Regionali delle Entrate potessero fare accessi e verifiche

    La delibera è stata ritenuta validamente adottata nell'esercizio dei poteri organizzativi attribuiti dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e idonea a disciplinare la competenza delle Direzioni Regionali.

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2

    con decorrenza dal 1 gennaio 2009 aveva attribuito alle Direzioni Regionali delle Entrate i poteri di accesso, ispezione e verifica per i grandi contribuenti

    La norma non ha attribuito per la prima volta tali poteri alle Direzioni Regionali, ma ha riservato loro in via esclusiva l'accertamento dei contribuenti di maggiori dimensioni.

  • D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, art. 23, comma 1, lett. pp)

    aveva abrogato il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 2

    L'abrogazione della precedente disposizione non ha fatto venir meno la competenza delle Direzioni Regionali, che trovava autonoma base nel D.Lgs. n. 300 del 1999 e nel regolamento organizzativo dell'Agenzia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 31 e seguenti

    Individuano i poteri dell'amministrazione finanziaria in materia di accertamento delle imposte sui redditi, richiamati nel contesto della competenza delle Direzioni Regionali.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e seguenti

    Disciplinano i poteri di controllo e accertamento in materia IVA, inclusi accessi, ispezioni e verifiche.

  • Cassazione, sentenza n. 20915 del 3 ottobre 2014

    Precedente conforme, secondo cui le Direzioni Regionali delle Entrate erano competenti a svolgere verifiche anche anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008.

Massime di principio

  • La competenza di un ufficio tributario può risultare non solo da una disposizione legislativa puntuale, ma anche da un regolamento organizzativo validamente adottato quando esista una specifica base legislativa che attribuisca all'amministrazione il relativo potere organizzativo.
  • L'assenza o l'abrogazione di una norma che menzionava espressamente il potere di verifica non comporta automaticamente l'incompetenza dell'ufficio, se la competenza deriva da un diverso e valido fondamento normativo.
  • Una norma successiva che disciplina o riserva una competenza in via esclusiva non deve necessariamente essere interpretata come istitutiva di quella competenza: può avere natura di riordino o di attribuzione esclusiva di poteri già esistenti.
  • L'eventuale incompetenza dell'ufficio che ha svolto la verifica deve essere dimostrata alla luce dell'intero sistema normativo e organizzativo applicabile ratione temporis, non sulla base della sola mancanza di una previsione legislativa espressa.
  • La Cassazione, una volta escluso il vizio relativo alla competenza dell'ufficio verificatore, può cassare la sentenza e rinviare al giudice tributario per l'esame del merito dell'accertamento, senza decidere direttamente sulla fondatezza delle pretese fiscali.

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