Cassazione Penale, Sentenza n. 6374/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Alfredo Cospito contro il trattenimento (ai sensi dell'art. 18 ord. pen./art. 18-ter) di una corrispondenza in arrivo (telegramma) priva di mittente, inviata a un detenuto sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis. Il Procuratore generale sosteneva che la natura anonima della missiva imponga di per sé il trattenimento e che il Tribunale avesse errato nel considerare non pericoloso il contenuto valutandolo solo letteralmente; inoltre denunciava incongruenza per il fatto che l'intero testo trattenuto fosse trascritto nell'ordinanza di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato che il carattere anonimo della corrispondenza costituisce un indice di sospetto ma non comporta automaticamente il trattenimento definitivo: l'autorità giudiziaria è tenuta a una valutazione concreta e motivata della pericolosità della missiva, ponderando contenuto, contesto comunicativo, profilo del destinatario e modalità di trasmissione. Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza ha motivato adeguatamente la mancata pericolosità del telegramma (contenuto non criptico né pericoloso, riferimenti a fatti noti al destinatario), per cui il trattenimento deciso dal Magistrato di sorveglianza non poteva essere confermato.
Norme richiamate
art. 18-ter ordinamento penitenziario (disciplinante la corrispondenza dei detenuti)
Stabilisce i presupposti per limitazioni e per il trattenimento della corrispondenza (esigenze investigative, di prevenzione dei reati, di sicurezza e ordine dell'istituto). Il trattenimento può essere disposto solo se sussiste pericolo concreto e deve essere adeguatamente motivato con elementi concreti.
art. 41-bis legge n. 354/1975
Prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza per i detenuti in regime speciale; tuttavia l'applicazione del visto non esonera l'autorità giudiziaria dall'effettuare una valutazione concreta e motivata ai sensi dell'art. 18-ter prima di disporre trattenimento definitivo.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)
Completa la disciplina del controllo della corrispondenza; la giurisprudenza ritiene applicabili le regole generali del regolamento con riferimento all'art. 18-ter sull'opportunità del trattenimento.
Circolare DAP n. 3676/6126 (2 ottobre 2017), art. 18
Indica che la corrispondenza in arrivo priva di mittente per i detenuti sottoposti al circuito speciale non deve essere consegnata ma inoltrata all'autorità giudiziaria. Tuttavia la Corte rileva che la circolare non può giustificare un automatismo: l'autorità giudiziaria deve comunque valutare concretamente la pericolosità.
art. 15 Cost.
Principio costituzionale che impone che le limitazioni alla libertà di corrispondenza siano operate con atto motivato: il controllo giudiziario deve essere sostanziale e concreto, non formale.
Massime di principio
- La corrispondenza anonima in arrivo verso un detenuto 41-bis costituisce un indice di sospetto ma non è di per sé motivo automatico di trattenimento definitivo.
- L'autorità giudiziaria deve motivare in modo concreto e specifico qualsiasi provvedimento di trattenimento, indicando gli elementi di fatto che giustificano il pericolo per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ordine e sicurezza dell'istituto.
- La valutazione della pericolosità deve fondarsi principalmente sul contenuto della missiva e sul contesto comunicativo (oltre che sulle modalità di trasmissione e sul profilo criminologico del destinatario), non su un mero automatismo amministrativo.
- Le disposizioni e le circolari amministrative (es. DAP) che scoraggiano o vietano la consegna di scritti anonimi non possono sostituire il controllo giudiziario sostanziale richiesto dall'art. 18-ter e dal principio costituzionale; esse possono orientare ma non determinare automaticamente il trattenimento.
- Occorre prestare attenzione alle modalità di trasmissione (telegramma, raccomandata, cartolina, invio per conto di terzi) perché alcune modalità per loro natura rendono più o meno accettabile l'assenza di mittente e ciò incide nella valutazione del rischio.
- Nei provvedimenti che trattengono corrispondenze si deve evitare atteggiamenti formali e garantire che la pubblicazione o la trascrizione del contenuto non vanifichi le ragioni del trattenimento: il giudice deve bilanciare trasparenza e tutela degli interessi di sicurezza.
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