Cassazione Penale, Sentenza n. 20579/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di illecita detenzione di cocaina (in concorso con GUZZARDI S.A.L.). Deduce: 1) mancata prova della consapevolezza della presenza dello stupefacente nel vano portaoggetti dell'auto che aveva usato per dare un passaggio al GUZZARDI (che era pienamente confesso); 2) illegittimità del giudizio basato sulla sola presenza del ricorrente sull'auto (richiamo all'art. 533 c.p.p.); 3) mancata valorizzazione delle dichiarazioni liberatorie del GUZZARDI; 4) mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 (contestata la mancata applicazione della causa di minor punibilità).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma la sentenza di condanna. Rigetta le censure che sostanzialmente ripropongono una diversa valutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità; ritiene congrua e non viziata la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto probabile la consapevolezza del TORRISI sulla base di circostanze (volume dell'involucro contenente 180 g lordi, il vano sotto il controllo del conducente, la difficoltà del GUZZARDI a occultare il pacco essendo costretto a camminare con le stampelle, comportamento guardingo di entrambi, assenza di sorpresa del TORRISI al rinvenimento e assenza di plausibili spiegazioni alternative incl. sulla provenienza dell'autovettura). Sulla censura relativa all'ipotesi lieve, la Corte osserva che la deduzione non era stata proposta in appello e quindi risulta assorbita. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato il principio che la mera presenza su un veicolo non è sufficiente a fondare responsabilità; la Corte di Cassazione richiama la regola che in sede di legittimità non è consentito rinnovare la valutazione del merito probatorio, dunque la censura basata su diversa valutazione della "mera presenza" è inammissibile se non fondata su vizio logico-manifestamente rilevabile.
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 (disciplinante le ipotesi di lieve entità)
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'ipotesi lieve; la Corte ha ritenuto la questione non dedotta in appello e quindi inammissibile in cassazione, con la conseguenza che la mancata applicazione non è esaminata nel merito.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 2, n. 9106/2021 - Caradonna)
Principio richiamato: in cassazione sono ammissibili censure solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; non è consentito chiedere una nuova comparazione delle prove o diversa rivalutazione della credibilità, salvo i casi di vizio manifesto.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento per semplice diversa valutazione del merito probatorio: il ricorso deve indicare vizi di motivazione manifesti (mancanza, contraddittorietà, illogicità evidente) o errori di diritto.
- La mera presenza su un veicolo non esclude responsabilità se è accompagnata da circostanze fattuali che rendono probabile la consapevolezza (es. dimensioni dello stupefacente, collocazione sotto controllo del conducente, impossibilità pratica del coindagato di occultare la droga, comportamento sospetto degli occupanti, assenza di spiegazioni alternative).
- Le dichiarazioni confessorie di un terzo non liberano automaticamente un imputato: devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo e possono essere superate da altri elementi indiziari.
- Le questioni di favore (es. applicazione dell'ipotesi lieve) devono essere dedotte già in appello, altrimenti possono essere considerate assorbite o inammissibili in sede di legittimità.
- Per una difesa efficace in casi analoghi, conviene produrre in primo e secondo grado elementi concreti che supportino l'assenza di consapevolezza (es. testimonianze, circostanze che escludono il controllo del vano, immediata reazione di sorpresa, spiegazioni plausibili sulla provenienza del veicolo) e contestare tempestivamente in appello ogni vizio di diritto o fatto ritenuto decisivo.
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