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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47652/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 30/05/2023 che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (93 cappelli e 53 scaldacollo recanti il marchio D1OS). Il ricorso contestava: l'assenza del fumus commissi delicti e quindi dell'astratta configurabilità dei reati rispetto al segno D1OS; la qualificazione come "documento" dell'elaborato prodotto dal presunto legale rappresentante dell'azienda titolare del marchio (sostendo che l'atto fu predisposto su richiesta della polizia e quindi non sarebbe documento acquisito validamente); la mancanza di motivazione sull'effettiva natura registrata del marchio e sul diritto di privativa vantato; e la possibile non brevettabilità/registrabilità del segno per la sua evidente evocazione della figura pubblica Diego Armando Maradona in violazione delle previsioni del codice della proprietà industriale. Si invocava inoltre la nullità del provvedimento per vizi formali nell'acquisizione della dichiarazione scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto legittima l'acquisizione documentale posto che l'affermazione della registrazione del marchio si fondava su un elemento documentalmente acquisito (dichiarazione del legale rappresentante alle cui note risultano allegati anche gli atti di registrazione comunitaria). Ha confermato che il sequestro probatorio è legittimo se fondato su una notitia criminis acquisita e volto ad approfondire la verifica della contraffazione e della qualificazione giuridica della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione (riassunto dei motivi).

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di sequestro probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che deroga sulle conseguenze della declaratoria di inammissibilità e autorizza la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Codice della proprietà industriale

    Richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione alla presunta non registrabilità/ineleggibilità del segno evocante una figura pubblica; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla registrabilità e sull'eventuale violazione dei diritti connessi al nome/immagine sia attività che può essere approfondita nel corso delle indagini e non preclude, di per sé, il sequestro probatorio.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008

    Richiamata per affermare che in sede di cassazione il vizio deducibile deve consistere in violazione di legge o in vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo del giudice.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016

    Richiamata per sostenere la legittimità del sequestro probatorio fondato su una notitia criminis acquisita, al fine di accertare l'esatta qualificazione della condotta denunciata e la sua antigiuridicità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro probatorio è limitato: deve indicare violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; non è sufficiente una mera differente valutazione degli elementi di fatto.
  • Un atto scritto proveniente dal legale rappresentante di una società, soprattutto se corredato da documenti di registrazione, può costituire elemento documentalmente valido ai fini dell'avvio di un sequestro probatorio; la contestazione della sua natura di "documento" richiede prova specifica che l'atto sia stato formato in violazione delle regole di acquisizione probatoria.
  • Il sequestro probatorio è uno strumento legittimo per preservare materiali ritenuti potenzialmente contraffatti e per consentire approfondimenti investigativi sulla qualificazione giuridica della condotta; la sua legittimità può sussistere anche quando permangano questioni aperte sulla titolarità o sulla registrabilità del marchio.
  • La sola affermazione che un segno sia evocativo di una figura pubblica (es. nome di un personaggio) non determina automaticamente l'illegittimità della registrazione: occorre un'analisi sostanziale secondo le regole del codice della proprietà industriale, effettuabile nel prosieguo delle indagini o del giudizio.
  • Le censure processuali relative alla forma di acquisizione di dichiarazioni o documenti devono essere specifiche e dimostrate: eccezioni generiche circa la modalità di acquisizione difficilmente determinano l'annullamento del provvedimento se dagli atti risulta comunque la presenza di elementi documentali utili.

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