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Sentenza

Sentenza n. 884/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento ex 116 c.p.a. della comunicazione del 04/12/2025, prot. m_dg.DAPPR 18.04/12/2025.0067375.U, a mezzo della quale il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza di accesso agli atti proposta dalla Ditta Domenico Ventura s.r.l., diretta a prendere visione delle parti oscurate delle offerte tecniche degli altri concorrenti nella procedura aperta per l’affidamento dell’appalto «di fornitura del vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta secondo quanto previsto dalla Legge n. 354 del 1975», di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea speciale n. 122/2025 del 30/06/2025, limitatamente al Lotto n. 49; Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 01/12/2025, ivi compresi: - le domande di partecipazione e gli atti amministrativi, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 d.lgs 36/2023 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei partecipanti (art. 35, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023); - le offerte tecniche ed economiche, i verbali relativi alla valutazione delle stesse e gli atti, dati e informazioni a questa presupposti (art. 35, comma 2, lett. d) del d.lgs 36/2023); - le offerte tecniche degli altri operatori economici partecipanti alla gara; - la documentazione della verifica dell’anomalia delle offerte della prima, seconda e terza classificata e i verbali riferiti alla detta fase (art. 35, comma 2, lett. e) del d.lgs 36/2023), ivi inclusi tutti gli atti e documenti versati dai medesimi operatori economici nella procedura di anomalia; - tutti i verbali della commissione di gara; - tutti i provvedimenti del RUP emessi nel corso della procedura; - tutti i documenti di gara anche se non specificamente riguardanti il lotto 49 ma per questo rilevanti;

Giustizia amministrativa202503608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione della stazione appaltante di non ostendere le parti oscurate delle offerte tecniche e le giustificazioni delle offerte anomale, ribadita con comunicazione del 4 dicembre 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, concorrente nella procedura aperta per la fornitura del vitto ai detenuti e internati, ha proposto domanda ex art. 116 c.p.a., anche nell'ambito dell'impugnazione dell'aggiudicazione, chiedendo l'accesso alla documentazione di gara relativa al lotto n. 49. In particolare, ha chiesto le domande di partecipazione, la documentazione sui requisiti, le offerte tecniche ed economiche, i verbali di gara, gli atti del RUP, la documentazione relativa alla verifica dell'anomalia delle prime tre classificate e le parti oscurate delle offerte tecniche degli altri concorrenti. La stazione appaltante aveva reso disponibili tutti i documenti richiesti, ad eccezione delle parti delle offerte tecniche e delle giustificazioni di anomalia coperte da oscuramento, ritenendo legittime le richieste di riservatezza commerciale e industriale formulate dagli operatori economici. La ricorrente ha quindi reiterato l'istanza di accesso e impugnato la comunicazione con cui l'amministrazione ha confermato l'oscuramento. La controinteressata ha eccepito l'irricevibilità per tardività, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro dieci giorni ai sensi dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, nonché l'inammissibilità per insufficiente specificazione delle esigenze difensive. Nel merito, l'amministrazione e la controinteressata hanno sostenuto la prevalenza delle esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda di accesso. Ha ritenuto che l'interesse della ricorrente riguardasse esclusivamente il superamento dell'oscuramento delle offerte tecniche e delle giustificazioni di anomalia, poiché il resto della documentazione era già stato messo a disposizione. Le decisioni sull'oscuramento sono soggette al rito super-accelerato previsto dall'art. 36, commi 4 e seguenti, d.lgs. 36/2023, anche quando non siano comunicate contestualmente all'aggiudicazione. In tale ipotesi, il termine di dieci giorni decorre dalla conoscenza della decisione limitativa dell'accesso, non dalla successiva reiterazione dell'istanza né da una comunicazione meramente confermativa. La ricorrente aveva avuto accesso alla documentazione, comprese le decisioni sull'oscuramento, il 25 novembre 2025; il termine di dieci giorni è pertanto scaduto il 5 dicembre 2025. L'istanza del 1° dicembre 2025 era reiterativa e la nota del 4 dicembre 2025 aveva natura meramente confermativa, priva di autonoma lesività e inidonea a riaprire o differire il termine. Il ricorso, notificato oltre tale termine, è stato quindi dichiarato irricevibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e delle questioni di merito. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; nel caso concreto la domanda è stata dichiarata irricevibile per tardività in ragione dell'applicazione del rito speciale previsto dal Codice dei contratti pubblici.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e consente l'oscuramento delle parti delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa delle decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento delle parti delle offerte e delle giustificazioni sottratte all'ostensione.

  • art. 36, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    Impongono alla stazione appaltante di mettere a disposizione dei primi cinque classificati gli atti di gara e le offerte degli altri concorrenti, salvo l'oscuramento delle parti coperte da segreti tecnici o commerciali.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione

    Prevede il rito super-accelerato e il termine di dieci giorni per impugnare le decisioni sull'oscuramento. Quando tali decisioni sono comunicate successivamente all'aggiudicazione, il termine decorre dalla loro effettiva conoscenza; l'applicazione del rito non viene meno per il solo ritardo della stazione appaltante nella comunicazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale base per la motivazione mediante adesione alle argomentazioni già espresse in altra pronuncia.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato in relazione al precedente appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L'impugnazione delle decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento di parti delle offerte e degli atti di gara soggetti a ostensione è sottoposta al rito super-accelerato e al termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, anche quando la decisione sull'oscuramento non sia stata comunicata contestualmente all'aggiudicazione.
  • Quando la decisione sull'oscuramento è comunicata successivamente all'aggiudicazione, il termine di dieci giorni decorre dalla conoscenza della decisione limitativa dell'accesso, così da evitare che l'operatore economico sia costretto a proporre un ricorso al buio; non si applica, per ciò solo, il termine ordinario di trenta giorni dell'art. 116 c.p.a.
  • L'accesso effettivo alla documentazione di gara, comprensiva della decisione sull'oscuramento, fa decorrere il termine per impugnare, anche se l'operatore economico presenta successivamente un'istanza reiterativa di accesso.
  • Una comunicazione meramente confermativa, che si limiti a ribadire una precedente decisione sull'oscuramento senza adottare una nuova determinazione lesiva, non riapre né differisce il termine per l'impugnazione.
  • Il rito applicabile all'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento non può dipendere dal momento in cui la stazione appaltante adotta o comunica la decisione, né dalle scelte processuali delle parti: l'esigenza di celerità e di uniformità della tutela impone di ricondurre tali controversie al rito speciale previsto dall'art. 36 d.lgs. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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