Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina n. 1902 del 2.04.2026, nella parte in cui è stata aggiudicata a Bioset s.r.l. la fornitura del lotto n. 16 (CIG B8DA8DB63E) della procedura aperta per la fornitura quinquennale in “service” in n. 18 lotti di reagenti e materiale di consumo e del sistema informatico gestionale di laboratorio; - della comunicazione di aggiudicazione trasmessa mediante piattaforma telematica in data 7.04.2026; - dei verbali di gara, nella parte relativa al lotto n. 16; - della nota prot. 102504 del 7.05.2026 di diniego di autotutela; - per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato di gara e dei rispettivi allegati, le risposte ai chiarimenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, anche non cognito; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall’Amministrazione procedente con Bioset s.r.l., con dichiarazione di disponibilità e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente per la durata originaria del contratto, facendo espressa riserva di proposizione della domanda risarcitoria per equivalente, all’esito del giudizio.

Giustizia amministrativa202601049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 16 di una procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di reagenti, materiali di consumo e sistema informatico gestionale di laboratorio, nonché gli atti connessi e il diniego di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 16 disposta in favore dell'operatore economico controinteressato, chiedendone l'annullamento, la sospensione cautelare e, ove stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto con disponibilità al subentro. Ha dedotto: 1) violazione del disciplinare e del capitolato, in particolare delle caratteristiche minime del punto 18, nonché dei principi di par condicio e concorrenzialità, per la mancata esclusione dell'aggiudicataria, la cui offerta sarebbe incompleta quanto ai quantitativi necessari a coprire il numero di test annui richiesti, considerando le strisce aggiuntive per i controlli positivo e negativo; 2) violazione del punto 18 del capitolato tecnico, perché i reagenti offerti non sarebbero "pronti all'uso", alla luce delle condizioni di conservazione e trasporto indicate nelle schede tecniche; 3) violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 13 del disciplinare, nonché dei principi di legalità e di risultato, per avere l'amministrazione ritenuto che l'eventuale integrazione dei quantitativi avrebbe inciso soltanto sul punteggio economico, senza modificare la posizione dell'aggiudicataria, in asserita violazione del divieto di modificare l'offerta tecnica o economica mediante chiarimenti o soccorso istruttorio; 4) in via subordinata, illegittimità della lex specialis per violazione dell'art. 108, comma 7, e dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e del bando tipo ANAC, per l'assenza di un criterio premiale relativo alla parità di genere.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le questioni relative ai quantitativi offerti, alla caratteristica dei reagenti come prodotti "pronti all'uso", ai limiti del chiarimento o del soccorso istruttorio e alla legittimità della lex specialis per l'assenza del criterio premiale di parità di genere richiedano approfondimenti in fatto e in diritto incompatibili con la sommarietà della fase cautelare. Ha tuttavia considerato adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non dispone la sospensione dell'aggiudicazione né pronuncia sulla dichiarazione di inefficacia del contratto o sul subentro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità l'udienza di merito.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di modificazione dell'offerta mediante chiarimenti o soccorso istruttorio; il TAR non ne definisce l'interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023

    Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

    È invocato per censurare l'assenza nella lex specialis di un criterio premiale per la parità di genere; la questione è rinviata alla fase di merito.

  • art. 83, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 108, comma 7, per contestare la lex specialis; il TAR non decide la censura.

  • art. 3 d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di accesso al mercato, par condicio e concorrenzialità; il TAR non decide la censura.

  • art. 1 d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il principio del risultato non può derogare al principio di legalità; il TAR non affronta la questione nel merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari relative alla legittimità di un'aggiudicazione richiedono complessi accertamenti fattuali e approfondimenti giuridici incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può non decidere immediatamente il fumus e tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione prioritaria dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, la sospensione dell'aggiudicazione né una decisione sulle domande di inefficacia del contratto o di subentro.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.