Cassazione Penale, Sentenza n. 24203/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e validamente accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato il querelato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340 u.c. c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di furto aggravato inflitta dalla Corte d'appello di Roma. In sede di Cassazione deduce la sopravvenuta assenza della causa di procedibilità per la remissione di querela da parte della persona offesa, remissione che risulta essere stata accettata dall'imputato tramite dichiarazione sottoscritta.
Norme richiamate
Art. 340, ultimo comma, codice di procedura penale
art. 340, u.c., cod. proc. pen.
L'art. 340 u.c. viene applicato per disporre la condanna alle spese processuali quando la sentenza viene annullata per estinzione del reato; la norma giustifica l'addebito automatico delle spese salvo diverso accordo.
Massima di Sezioni Unite
SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681
La giurisprudenza di legittimità afferma che la remissione di querela intervenuta durante il processo (anche in pendenza di ricorso per Cassazione), se tempestiva e validamente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
Giurisprudenza Sez. 3
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 08/03/2021) Rv. 281326-01
Conferma il principio che l'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità e può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione quando il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione di querela da parte della persona offesa estingue il reato perseguibile a querela se la remissione è valida e viene accettata dall'imputato; in questo caso il procedimento penale si estingue anche in Cassazione.
- La Corte di Cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta durante il giudizio di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato deve risultare da idonea dichiarazione o atto comprovante; senza tale accettazione l'effetto estintivo non si realizza.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni processuali di inammissibilità: cioè l'intervenuta estinzione comporta annullamento della sentenza anche se esistono altre vizi formali.
- Conseguenza pratica: quando la remissione è valida il giudice della legittimità annulla la sentenza senza rinvio e può addebitare le spese processuali all'imputato salvo diverso accordo.
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