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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza numero 1149/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 1887/2023, del Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Lavoro – pubblicata in data 25 ottobre 2024 e notificata in data 29 ottobre 2024 (Carta elettronica del docente)

Giustizia amministrativa202500353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della Carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1149/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione di buoni spesa di 500 euro per ciascuna annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 ottobre 2024, ma l’Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta adempitiva. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito tardivamente, dopo la camera di consiglio, sicché il relativo atto non è stato considerato ai fini della decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato che non era contestata la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante il pagamento o l’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il TAR ha escluso che la mancanza di disponibilità sui capitoli di bilancio possa ostacolare l’esecuzione, trattandosi di vincoli interni all’Amministrazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il termine dilatorio prima del quale il creditore non può procedere all’esecuzione forzata; decorso tale termine, può essere promosso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza; è sufficiente il rilascio di una copia conforme all’originale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    L’istituto del pagamento in conto sospeso è applicabile anche nell’ottemperanza e consente di eseguire il pagamento dovuto anche in assenza di capienza del pertinente capitolo di bilancio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina i buoni spesa da generare nell’ambito della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un’amministrazione pubblica un’obbligazione suscettibile di esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando l’Amministrazione non esegue il titolo giudiziale entro il termine previsto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine ulteriore e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La mancata disponibilità di stanziamenti sul pertinente capitolo di bilancio non può impedire l’esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un titolo giudiziale, poiché l’Amministrazione può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Nell’esecuzione di un titolo giudiziale, il commissario ad acta può disporre il pagamento o l’accredito delle somme dovute e compiere tutti gli atti necessari, anche mediante delega a dirigenti o funzionari della struttura amministrativa competente.
  • Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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