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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36023/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Siciliano impugna l'ordinanza del 20 giugno 2025 con la quale il giudice ha revocato la sospensione del processo con messa alla prova (ordinanza del 15 aprile 2024), rilevando che la revoca sarebbe stata motivata dallo stato detentivo sopravvenuto. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge per omesso avviso e mancato contraddittorio all'udienza del 20 giugno 2025; (ii) travisamento del fatto e violazione di legge perché il giudice non ha valutato che l'imputato, il 20 gennaio 2025, era stato ammesso alla detenzione domiciliare, misura che in astratto e a certe condizioni può essere armonizzata con la messa alla prova (art. 168-bis), sicché la revoca per sopravvenuto stato detentivo avrebbe dovuto considerare la possibilità di adeguare o armonizzare le prescrizioni con il magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari. Ha ritenuto infondato il primo motivo (omesso avviso/contraddittorio), rilevando che l'udienza era stata regolarmente fissata dopo rinvii e che era presente un sostituto del difensore, con pieno esercizio dei diritti di difesa. Ha, invece, accolto il secondo motivo: la decisione di revoca si era basata sull'assunto che l'imputato fosse ristretto in carcere e il giudice non ha esaminato la questione decisiva circa la compatibilità/armonizzazione tra detenzione domiciliare e messa alla prova (richiamando la giurisprudenza che ammette tale coesistenza quando le prescrizioni sono conciliabili). Per tali ragioni è necessaria una nuova valutazione che affronti espressamente questo elemento.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui era pendente il procedimento; contestualizzata come oggetto del procedimento principale.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Richiamato come disposizione collegata alle procedure di revoca della sospensione del processo con messa alla prova.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Stabilisce i profili di impugnabilità/giurisdizione e le garanzie procedurali: la Corte ha considerato che la revoca è impugnabile per violazione di legge e ha valutato la legittimità del contraddittorio alla luce di questa norma.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma sulla messa alla prova: la Corte ha rilevato che la misura della detenzione domiciliare può, in astratto e in concreto, essere armonizzata con la messa alla prova quando le prescrizioni siano conciliabili e la prognosi favorevole permane.

  • art. 298 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità, previo provvedimento del magistrato di sorveglianza, di modificare le prescrizioni della misura alternativa; la Corte segnala che il giudice non ha esaminato analoga possibilità di armonizzazione nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024 (Giuffrida, Rv. 287147 - 01)

    Precedente citato che ammette la coesistenza della detenzione domiciliare con la messa alla prova se è possibile armonizzare le prescrizioni; la Corte lo usa come fondamento per richiedere l'esame concreto della compatibilità.

Massime di principio

  • La revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova è impugnabile principalmente per violazione di legge e va motivata affrontando espressamente tutti gli elementi decisivi prospettati dalle parti.
  • L'omissione di esaminare un elemento potenzialmente decisivo (motivazione apparente) integra vizio di violazione di legge che può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La misura della detenzione domiciliare non esclude automaticamente la prosecuzione della messa alla prova: è necessario valutare, caso per caso, la possibilità di armonizzare le prescrizioni e la prognosi favorevole dell'imputato.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla revoca deve verificare concretamente se, anche in costanza di esecuzione pena o di misura alternativa, risultino sussistenti i presupposti per la continuazione della messa alla prova, eventualmente coordinando le prescrizioni con il magistrato di sorveglianza.
  • La presenza di un difensore o di suo sostituto in udienza può soddisfare il requisito del contraddittorio; l'assenza dell'imputato non annulla automaticamente le garanzie processuali se le parti sono state messe in grado di intervenire.

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