Sentenza n. 12730/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali in data -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi nr. 120 allievi commissari della carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria indetto con p.d.g. -OMISSIS- e pubblicato nella g.u.r.i. – 4^ serie speciale “concorsi ed esami” - n. -OMISSIS-, con la seguente motivazione “si comunica che la s.v., sottoposta in data odierna all'accertamento dei requisiti attitudinali (…) è stata giudicata non idonea perché il candidato non ha dimostrato un controllo emotivo basato sulla fiducia in sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità, nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impiego direttivo in circostanze operative”; - del decreto di esclusione datato 28.03.2023 con cui il direttore generale del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico a 120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del corpo della polizia penitenziaria indetto con p.d.g. -OMISSIS- “per mancanza del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del bando di concorso”; - di tutti gli atti, documenti e verbali, redatti dalla commissione preposta all'accertamento dei requisiti attitudinali e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando di concorso a 120 posti di allievo commissario del corpo di polizia penitenziaria indetto con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del -OMISSIS- e pubblicato nella g.u.r.i. – 4^ serie speciale “concorsi ed esami” – del 13 luglio 2021 n. 55, limitatamente alla parte in cui non prevede espressamente la predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione con i quali viene esperito l'accertamento dei requisiti attitudinali in capo ai candidati; - dell'avviso pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente in data 28.03.2023 e del relativo allegato contenete il diario della prova orale del concorso a 120 posti di allievo commissario del corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del “regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”, approvato con decreto del Ministero dell'Interno 30 giugno 2003 n. 198 (g.u. serie generale n. 177 del 01.08.2003), con specifico riferimento all'art. 4 ed all'allegata tabella 2 punto 3 recante i “requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché per il riconoscimento in capo all'odierna ricorrente del diritto ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente decreto di esclusione da un concorso pubblico per 120 allievi commissari della Polizia penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della commissione che l’aveva dichiarata non idonea all’accertamento dei requisiti attitudinali, contestando altresì il decreto di esclusione, gli atti e i verbali della commissione, la graduatoria di merito, l’avviso relativo al diario della prova orale, il bando nella parte in cui non avrebbe previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione attitudinale e, ove occorrente, il regolamento ministeriale sui requisiti attitudinali. La non idoneità era motivata dal mancato dimostrato controllo emotivo, equilibrio del tono dell’umore, capacità di sopportare lo stress e capacità di contenere la tensione connessa all’impiego direttivo in circostanze operative. Erano inoltre state formulate domande di riconoscimento dell’idoneità concorsuale e di risarcimento del danno in forma specifica o, subordinatamente, per perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo la proposizione del ricorso è stato pubblicato, il 5 luglio 2023, il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito. La ricorrente non ha impugnato tale decreto con motivi aggiunti. Secondo il Collegio, l’approvazione della graduatoria finale costituisce un atto autonomamente lesivo e la sua mancata specifica impugnazione determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché la graduatoria finale conserva efficacia e non è sufficiente la generica e anticipata impugnazione della graduatoria futura contenuta nel ricorso originario. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in rito per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 30 c.p.a.
Indicato nell’originaria domanda risarcitoria, non esaminata nel merito a seguito della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro atti intervenuti nel corso di una procedura concorsuale, viene adottato il provvedimento finale autonomamente lesivo, il ricorrente deve impugnarlo specificamente, anche mediante motivi aggiunti, per mantenere l’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo.
- La generica e anticipata impugnazione di una graduatoria non ancora adottata non equivale all’impugnazione del successivo decreto di approvazione della graduatoria finale.
- La mancata impugnazione dell’atto conclusivo della procedura concorsuale, che conserva autonoma efficacia lesiva, determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse.
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