Cassazione Penale, Sentenza n. 133/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della quota sociale della "Gestioni Immobiliari s.r.l.", disposto con decreto del 28.9.2020: la ricorrente deduce che il marchio "Ischia Thermae" sarebbe rimasto nella disponibilità della fallita (offerto all'incanto dal curatore) e quindi mancherebbe il fondamento per il sequestro; inoltre censura la violazione dell'art. 321 c.p.p. per inesistenza del rapporto di pertinenzialità tra i beni sequestrati (quote sociali) e il reato, sostenendo che la pertinenza riguarda la "res" effettivamente distraibile (il marchio) e non la titolarità delle quote del socio terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti siano, in larga parte, doglianze di merito o vizi di motivazione non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto invece adeguata e coerente la motivazione del tribunale del riesame, che ha evidenziato elementi oggettivi circa l'uso della "Gestioni Immobiliari s.r.l." dall'indagato Morgera Roberto per proseguire l'attività di commercializzazione dei prodotti connessi al marchio della fallita e per distrarre beni (marchi affini, avviamento, locali, materie prime, prodotti finiti). La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di tipo impeditivo su complesso aziendale e quote, quando sia accertato il collegamento strumentale tra reato fallimentare e beni sequestrati. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Indica la competenza del tribunale del riesame per le impugnazioni in materia di misure cautelari; qui richiamato per inquadrare l'ordinanza impugnata.
art. 321 c.p.p.
Regola il sequestro preventivo e la necessità del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il sequestro impeditivo è legittimo quando il bene (anche complessi aziendali e quote) risulti strumentale o collegato alla prosecuzione o aggravamento del reato fallimentare.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per sanzionare la ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per vizio di legge; questioni di fatto o contestazioni di motivazione non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali radicali.
- Il sequestro preventivo di natura impeditiva può essere disposto anche sul complesso aziendale e sulle quote societarie quando sia dimostrato un collegamento strumentale tra il reato (es. bancarotta fraudolenta per distrazione) e la società che ha ricevuto o utilizzato i beni distraibili.
- La pertinenzialità ai sensi dell'art. 321 c.p.p. non è limitata solo alla "res" materiale originaria (es. il marchio) ma può ricomprendere la compagine societaria e l'avviamento se questi sono utilizzati per proseguire o aggravare le conseguenze del reato.
- Per resistere efficacemente a un sequestro di questo tipo, la difesa deve concentrarsi sulla fase istruttoria e di merito (giudice per le indagini preliminari e riesame), fornendo prove e argomentazioni sui profili fattuali; in cassazione è possibile solo un sindacato di legittimità su violazioni di legge o vizi motivazionali estremi.
- Il giudicato cautelare (conferma di misure cautelari precedenti) e l'esistenza di gravi indizi e provvedimenti successivi (es. decreto di giudizio immediato) rafforzano la legittimità del sequestro preventivo impugnato.
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