Cassazione Penale, Sentenza n. 5934/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della consegna eseguita in esecuzione di un mandato di arresto europeo per reati di guida senza patente commessi in Romania (29/08/2018 e 06/11/2018). Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 18 della legge n.69/2005 sostenendo che il fatto per il quale è richiesta la consegna non sarebbe integrato come reato nell'ordinamento italiano (mancata doppia punibilità).
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo in parte. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente alla consegna per la condanna relativa al fatto del 29/08/2018 (che nel diritto italiano, da quanto ricostruito, non configura reato alla luce della depenalizzazione della fattispecie base). Per il resto il ricorso è stato rigettato: è invece confermata la consegna relativa alla condanna per il fatto del 06/11/2018, poiché tale condotta, commessa nel biennio dalla prima ed aggravata per recidiva nel biennio, integra reato non depenalizzato e la pena inflitta (in continuazione) soddisfa il requisito minimo di quattro mesi previsto dall'art. 7 l. n.69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n.69, art. 7
in caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi
Requisito della doppia punibilità: la condotta per la quale si chiede la consegna deve essere punibile come reato anche nell'ordinamento italiano al momento della decisione; inoltre, per l'esecuzione di una sentenza di condanna è richiesto che la pena sia almeno di quattro mesi se si ricorre a consegna/esecuzione.
D.lgs. 15 gennaio 2016, n.8 (art. 1 e art. 5 richiamati dalla giurisprudenza)
Ha introdotto la depenalizzazione di alcune fattispecie punite con sola pena pecuniaria trasformandole in illeciti amministrativi: tuttavia le ipotesi aggravate (es. recidiva nel biennio) che comportano pena detentiva non sono ricomprese nella depenalizzazione e costituiscono autonome fattispecie di reato.
legge 22 aprile 2005, n.69, art. 22 comma 5
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione sulla consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo.
Massime di principio
- Per i mandati di arresto europeo verificare la doppia punibilità al momento della decisione: non è necessario che la norma straniera e quella italiana coincidano testualmente, ma che la stessa fattispecie concreta sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
- Controllare l'effetto della depenalizzazione: se la fattispecie di base è stata trasformata in illecito amministrativo in Italia, la consegna per quella sola condotta può essere preclusa, salvo che non sussistano circostanze aggravanti che mantengano la rilevanza penale (es. recidiva nel biennio).
- La recidiva nel biennio integra un elemento costitutivo che può riqualificare la condotta come reato non depenalizzato: però la recidiva rileva solo se l'illecito depenalizzato sia stato definitivamente accertato (sentenza irrevocabile) prima della seconda condotta.
- In caso di plurimi fatti contestati, è possibile una decisione frazionata: la consegna può essere annullata per alcuni episodi e confermata per altri, a seconda della corrispondenza con l'ordinamento italiano.
- Verificare il requisito quantitativo delle pene: per l'esecuzione di sentenze straniere tramite mandato di arresto europeo la legge richiede che la pena o misura di sicurezza abbia durata non inferiore a quattro mesi per poter procedere all'esecuzione.
- Nelle difese contro la consegna, documentare l'esito definitivo delle decisioni straniere e la sequenza temporale dei fatti (per valutare recidiva e depenalizzazione) è cruciale per ottenere l'annullamento o la limitazione della consegna.
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