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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento 1) del Permesso di Costruire n° 33, del 29.07.2022, rilasciato dal Comune di Montesarchio (BN) – Area Edilizia Privata, al sig. Del Grosso Pellegrino, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Immobiliare Rino Del Grosso S.r.l. (P.I. 01533460620), con sede in Via Pantaniello, n° 10 – 82030 Tocco Caudio; 2) del Permesso di Costruire n° 14, del 22.02.2018, rilasciato dal Comune di Montesarchio (BN) e successivamente volturato in favore del sig. Del Grosso Pellegrino, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Immobiliare Rino Del Grosso S.r.l. (P.I. 01533460620), con sede in Via Pantaniello, n° 10 – 82030 Tocco Caudio; 3) della richiesta prot. n° 20528, del 22.07.20221 e successiva integrazione prot. n° 21150 del 29.07.2022 prodotta dal controinteressato; 4) della relazione tecnica e di tutti gli elaborati grafici e tecnici posti a corredo delle istanze di permesso a costruire, nonché di ogni atto agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo della posizione della Società ricorrente, anche allo stato non conosciuto o non comunicato.

Giustizia amministrativa202205540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 33 del 29 luglio 2022, permesso di costruire n. 14 del 22 febbraio 2018 e relativi atti progettuali e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i titoli edilizi rilasciati dal Comune in favore della società controinteressata, deducendo, in primo luogo, che il permesso di costruire fosse stato ottenuto sulla base di un'errata rappresentazione grafica delle distanze tra edifici e che il titolo dovesse essere ritirato in autotutela. Ha inoltre contestato il procedimento relativo al permesso di costruire in sanatoria, sostenendo che l'amministrazione avesse ritenuto sufficiente l'installazione di tre dispositivi automatici di sanificazione per superare la violazione delle norme sulle distanze, senza verificarne l'efficienza e la capacità rispetto alle dimensioni del cavedio né i possibili rischi sismici connessi all'intercapedine. La società controinteressata ha eccepito la tardività dell'impugnazione del permesso del 2018, affermando che la ricorrente ne conosceva il contenuto e i vizi almeno dal 26 agosto 2019.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso e, per il resto, lo ha respinto. L'impugnazione del permesso di costruire n. 14 del 2018 è stata ritenuta tardiva: dalle stesse allegazioni della ricorrente risultava che essa conosceva già nel 2019 il progetto, la contestata violazione delle distanze e il preteso vizio di rappresentazione dell'intercapedine, avendo segnalato tali circostanze al Comune e presentato una denuncia-querela. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto nel 2022, l'impugnazione del titolo del 2018 è stata dichiarata irricevibile. Quanto alla censura relativa ai dispositivi di sanificazione e ai rischi sismici, il Collegio ha rilevato che essa non investiva la legittimità edilizio-urbanistica dell'intervento autorizzato e, sulla base delle contestazioni formulate, non consentiva di ravvisare alcun vizio del titolo impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto nella parte residua. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controinteressata 2.000 euro oltre accessori, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi elementi lesivi; la conoscenza del titolo e del vizio dedotto, risalente al 2019, ha reso tardivo il ricorso notificato nel 2022.

  • art. 73 c.p.a.

    La ricorrente ha formulato osservazioni nelle memorie depositate ai sensi della disposizione; il testo non attribuisce però a tale norma uno specifico ruolo decisorio.

Massime di principio

  • La piena conoscenza del titolo edilizio e del vizio concretamente dedotto, desumibile anche dalle stesse allegazioni e iniziative del ricorrente, fa decorrere il termine per l'impugnazione; il ricorso notificato oltre tale termine è irricevibile.
  • Quando il ricorrente denuncia profili estranei alla legittimità edilizio-urbanistica del titolo impugnato, senza collegarli a uno specifico vizio del provvedimento, la censura non è idonea a determinarne l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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