Sentenza del 13/01/2020 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estinzione del giudizio - Cartelle d'importo inferiore a mille euro - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto legittima la comunicazione dell'Agente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il giudizio senza decidere sul merito della pretesa tributaria, in quanto l'oggetto della controversia risultava eliminato dallo sgravio comunicato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso cartelle di pagamento di importo inferiore a €1.000. L'Agente della riscossione ha comunicato di aver proceduto allo sgravio delle cartelle in base all'art.4 del D.L. 119/2018, deducendo quindi l'assenza della pretesa esecutiva.
Norme richiamate
La norma consente all'Agente della riscossione di sgravare le cartelle di importo inferiore a €1.000; una volta operato lo sgravio e comunicato all'autorità giudicante, viene meno la materia del contendere e la Commissione può dichiarare estinto il giudizio.
Massime di principio
- Quando l'Agente della riscossione comunica di aver sgravato integralmente le cartelle oggetto del ricorso ai sensi dell'art.4 D.L. 119/2018, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La comunicazione formale dell'Agente ha valore probatorio sufficiente per la dichiarazione di estinzione; la Commissione non è tenuta a decidere sul merito una volta che l'oggetto della lite è venuto meno.
- Se lo sgravio è parziale, condizionato o riguarda solo parte delle somme contestate, la Commissione dovrà verificare se permane una controversia e in quale estensione; in tali casi non è automatica l'estinzione del giudizio.
- È opportuno che il contribuente conservi e produca la documentazione relativa allo sgravio; in assenza di comunicazione ufficiale da parte dell'Agente la Commissione non può dichiarare la cessazione.
- La dichiarazione di cessazione non preclude verifiche future: qualora lo sgravio venga revocato o risultasse illegittimo, il contribuente o l'Amministrazione potranno agire nuovamente nei limiti e modi previsti dalla legge.
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