Cassazione Penale, Sentenza n. 42975/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Il CALABRESE ha dedotto violazione di legge per carenza di interesse a proporre il riesame in proprio, nonostante fosse legale rappresentante e socio unico della ISALEATHER, e ha contestato l'applicazione di precedenti giurisprudenziali ritenuti non pertinenti. Ha inoltre prodotto documentazione a sostegno della legittima provenienza delle somme sui conti sequestrati e dedotto l'insussistenza del fumus commissi delicti. La ISALEATHER, tramite difensore con procura speciale, ha chiesto invece il riesame della sussistenza del fumus e del periculum da parte del terzo titolare del bene.
La decisione
Il ricorso proposto in proprio da CALABRESE è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che i beni sequestrati appartenevano alla sola ISALEATHER e l'indagato, privo del titolo di proprietà, non aveva interesse concreto alla restituzione. Per contro, il ricorso proposto dalla ISALEATHER è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che il terzo titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata nei confronti della ISALEATHER e rinviata al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio sulle censure societarie. CALABRESE è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Articolo richiamato come norma che definisce il reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro probatorio; la decisione non ha fornito un'interpretazione esaustiva della norma, ma la cifra del provvedimento cautelare è collegata al fatto contestato ai sensi di tale disposizione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Riferimento normativo rilevante nella giurisprudenza citata: disciplina il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato. La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui, in tali ipotesi, il terzo titolare può contestare in sede di riesame anche il fumus e il periculum.
Massime di principio
- Se i beni sottoposti a sequestro appartengono a una società, l'indagato, pur essendone legale rappresentante o socio, potrebbe essere privo di interesse personale a proporre riesame in proprio: la società titolare del bene deve proporre il gravame.
- Il terzo titolare del bene sottoposto a sequestro (es. la società proprietaria) è legittimato a dedurre, in sede di riesame, non solo la titolarità o la disponibilità del bene, ma anche l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, in particolare nelle fattispecie di sequestro funzionale alla confisca.
- In casi analoghi è importante che il soggetto che impugna (soprattutto la società) produca documentazione probatoria dettagliata sulla titolarità dei beni, sulla legittima provenienza dei fondi e sull'assenza di contributo personale al reato, per confutare il fumus e il periculum.
- Chi agisce in qualità di rappresentante deve curare che il ricorso sia proposto nella legittima qualità (cioè dalla società stessa) e con procura corretta: altrimenti il giudizio può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Quando la giurisprudenza di merito si fonda su precedenti che escludono la sindacabilità di certi profili in capo al terzo, è possibile impugnare tale interpretazione in sede di legittimità: la Cassazione ha recentemente disposto che taluni indirizzi più restrittivi sono superati e che il terzo può contestare anche il fumus e il periculum.
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