Sentenza n. 365/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto della Questura di Firenze prot. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025, con il quale sono stati revocati i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo allegato minori n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Firenze che ha revocato i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo intestati a due figlie minorenni, per assenza dall'Italia superiore a dodici mesi consecutivi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dei permessi di soggiorno delle figlie minorenni, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego. Tale omissione avrebbe impedito di rappresentare in sede procedimentale le ragioni dell'assenza prolungata, riconducibili al divorzio dei genitori, alle difficoltà nella gestione dell'affidamento e alla circostanza che la madre vive in Cina. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione non potesse procedere automaticamente alla revoca per il solo superamento del periodo di dodici mesi, dovendo previamente consentire all'interessato di fornire e documentare giustificazioni valutabili ai fini dell'accertamento di eventuali gravi e comprovati motivi. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 31 d.lgs. 286/1998, secondo cui il minore straniero segue la condizione del genitore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Ha ritenuto illegittima la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposta sulla sola constatazione dell'assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi. L'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998 deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato e in senso non automatico: prima dell'adozione della revoca, l'Amministrazione deve consentire allo straniero di interloquire sulle ragioni dell'allontanamento e di presentare documentazione e giustificazioni. Gli strumenti partecipativi sono individuati negli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990. Poiché il provvedimento è stato adottato senza tale confronto procedimentale, esso è illegittimo. Il giudice ha fatto salvo il riesercizio del potere, precisando che, nel nuovo procedimento, l'Amministrazione dovrà valutare le giustificazioni delle interessate e considerare anche l'operatività dell'art. 31 d.lgs. 286/1998; sulla eventuale violazione di quest'ultima disposizione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: [...] d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
La disposizione non legittima una revoca automatica fondata sulla sola durata dell'assenza; deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, consentendo allo straniero di giustificare l'allontanamento e imponendo all'Amministrazione di valutarne la rilevanza ai fini dell'eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Gli istituti partecipativi devono consentire allo straniero di conoscere il procedimento volto alla revoca e di presentare documentazione e giustificazioni prima dell'adozione del provvedimento.
art. 31 d.lgs. 286/1998
Il minore straniero segue la condizione del genitore
Nel riesercizio del potere l'Amministrazione deve considerare l'operatività della disposizione; la cognizione sulla sua eventuale violazione spetta al giudice ordinario.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione quale precedente conforme ai fini della motivazione semplificata.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, motivata dall'assenza dello straniero dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi, non può essere adottata automaticamente sulla base del solo dato temporale.
- Prima di revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'Amministrazione deve consentire all'interessato di interloquire sulle ragioni dell'assenza prolungata e di presentare documenti e giustificazioni, mediante gli strumenti partecipativi previsti dagli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990.
- Le giustificazioni dell'assenza devono essere valutate dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi; la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale rende illegittima la revoca.
- L'annullamento della revoca per omessa partecipazione procedimentale non impedisce il riesercizio del potere, nel quale l'Amministrazione deve valutare le giustificazioni dell'interessato e gli ulteriori profili sostanziali rilevanti.
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