Sentenza n. 722/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione complessivi 1.000 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'attivazione della Carta con l'accredito dell'importo dovuto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha attivato la Carta elettronica in data 2 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha rilevato, sulla base della dichiarazione della difesa della ricorrente, che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta mediante l'attivazione della Carta elettronica. In applicazione del principio dispositivo e dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 339 euro, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali secondo i valori tabellari applicabili alle controversie fino a 1.100 euro.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e soddisfa completamente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Quando l'esecuzione del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- L'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio rende inutile l'adozione di ulteriori misure di esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
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