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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 971 del 21/6/2025, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “contratti di fornitura in somministrazione di materiale e dispositivi specialistici di anestesia e rianimazione per le aziende sanitarie del bacino della Sicilia Orientale. Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Dlgs 50/2016 fino al 31.12.2025”, limitatamente alla proroga del lotto 52 a suo tempo aggiudicato alla ricorrente; - di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo; nonché per l'accertamento - dell'insussistenza di un obbligo di Air Liquide Medical System di assicurare, a decorrere dal 1° luglio 2023 e, in ogni caso, per il periodo 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025, agli stessi patti e condizioni dell'offerta del 2018, la fornitura dei dispositivi medici oggetto del lotto 52 della procedura sopra indicata; - dell’intervenuta scadenza e non prorogabilità dei contratti stipulati dalla stessa ricorrente sulla base della delibera di aggiudicazione n. 734 del 31/10/2019, relativi al lotto 52 della procedura sopra indicata; - dell'obbligo dell'ASP di Siracusa di procedere ad un nuovo affidamento “ponte”, se del caso ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d. lgs. 36/2023.

Giustizia amministrativa202501523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’ASP di Siracusa che disponeva l’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2025, del contratto di fornitura relativo al lotto 52 agli stessi patti e condizioni dell’offerta del 2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria nel 2019 del lotto 52, contestava l’ulteriore proroga del contratto disposta dall’ASP ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, dopo una successione di proroghe che aveva prolungato il rapporto ben oltre l’unica proroga semestrale prevista dalla lex specialis. Deduceva la violazione dell’art. 2 del disciplinare di gara, dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 120 d.lgs. 36/2023, sostenendo che la proroga tecnica è eccezionale, temporanea e limitata al tempo strettamente necessario per concludere una nuova gara, e non può essere giustificata dai ritardi imputabili alla stazione appaltante. Lamentava inoltre l’assenza di una valida accettazione scritta della proroga, la violazione degli obblighi di buona fede e motivazione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della libertà d’iniziativa economica, in quanto l’amministrazione avrebbe imposto la prosecuzione della fornitura agli stessi prezzi e condizioni del 2018, nonostante le richieste di revisione dei prezzi. Chiedeva anche l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di proseguire la fornitura e dell’obbligo dell’ASP di procedere a un nuovo affidamento ponte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha annullato il provvedimento di proroga, ritenendo che la lex specialis consentisse una sola proroga di sei mesi e che il rapporto fosse stato invece prorogato complessivamente per circa trenta mesi dopo la durata originaria di trentasei mesi. La proroga impugnata è stata ritenuta illegittima sia per contrasto con la disciplina di gara sia per violazione della disciplina codicistica, poiché la mancata conclusione della nuova gara non costituisce, di per sé, una ragione eccezionale idonea a giustificare la proroga, soprattutto quando i ritardi dipendono dall’organizzazione e dall’inerzia della stessa amministrazione. Il tavolo tecnico e le difficoltà nella raccolta dei fabbisogni sono stati considerati strumenti interni dell’ASP, le cui inefficienze non possono comprimere il principio di concorrenza né legittimare un affidamento senza gara. Il giudice ha inoltre rilevato l’assenza di adeguata partecipazione procedimentale e l’imposizione sostanziale della prosecuzione della fornitura a condizioni ormai scadute, nonostante la richiesta di revisione dei prezzi. È stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo della ricorrente di assicurare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, la fornitura agli stessi patti e condizioni dell’offerta del 2018. È stata invece respinta la domanda diretta ad accertare l’obbligo dell’ASP di procedere a un nuovo affidamento ponte, trattandosi di una scelta discrezionale dell’amministrazione, alternativa all’indizione di una nuova gara. L’ASP è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La proroga tecnica, nel regime applicabile al contratto originario, è ammessa quando prevista dagli atti di gara e solo per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente; non può essere utilizzata per neutralizzare ritardi imputabili alla stazione appaltante.

  • art. 120, commi 10 e 11, d.lgs. 36/2023

    nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante

    La proroga opzionale deve essere prevista e regolata ab initio negli atti di gara; la proroga tecnica, anche nel nuovo codice, è ammessa solo in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, quando l’interruzione provocherebbe specifici e gravi pregiudizi.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La pubblica amministrazione deve agire secondo buona fede e correttezza anche nel disporre la prosecuzione di rapporti contrattuali pubblici.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il provvedimento di proroga deve motivare concretamente la ricorrenza dei presupposti normativi e fattuali della proroga tecnica; il mero richiamo alla mancata conclusione della nuova gara è insufficiente quando il ritardo è imputabile all’amministrazione.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La decisione di disporre la proroga, incidendo sulla posizione contrattuale dell’operatore economico, deve rispettare le regole sulla comunicazione di avvio e sulla partecipazione procedimentale, salvo diversa specifica giustificazione.

  • art. 41 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’imposizione della prosecuzione della fornitura agli stessi prezzi e condizioni di un’offerta risalente nel tempo è stata prospettata dalla ricorrente come lesiva della libertà d’iniziativa economica; il giudice ha rilevato l’imposizione sostanziale della prosecuzione, senza sviluppare un autonomo accertamento di illegittimità costituzionale.

Massime di principio

  • La proroga tecnica di un contratto pubblico costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, utilizzabile soltanto nei casi previsti dalla legge e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, dalla lex specialis, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento.
  • La proroga prevista negli atti di gara deve essere chiaramente regolata ab origine e non consente alla stazione appaltante di reiterare il rapporto oltre il limite temporale predeterminato; proroghe ulteriori rispetto a tale limite sono equiparabili a un affidamento senza gara.
  • I ritardi nell’organizzazione interna della stazione appaltante, nella raccolta dei fabbisogni o nei lavori di un tavolo tecnico non integrano, di per sé, circostanze eccezionali idonee a legittimare la proroga tecnica, quando siano imputabili all’amministrazione stessa.
  • La mancata conclusione della nuova gara non giustifica automaticamente la proroga del contratto: l’amministrazione deve dimostrare presupposti oggettivi ed eccezionali e motivare concretamente perché l’interruzione della prestazione determinerebbe un grave pregiudizio all’interesse pubblico.
  • L’amministrazione non può imporre unilateralmente la prosecuzione di una fornitura a condizioni contrattuali ormai scadute, ignorando le formali contestazioni dell’operatore economico e le richieste di revisione dei prezzi; la prosecuzione di fatto della prestazione non equivale necessariamente ad accettazione della proroga.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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