Cassazione Civile, Ordinanza n. 00660/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La lite nasce dalla revoca del liquidatore di uno studio associato costituito in forma di società semplice tra due professionisti e dalla successiva richiesta di rendiconto della gestione. Il tribunale, dopo la revoca, aveva ordinato la presentazione del conto; la decisione definitiva aveva poi ritenuto regolare il rendiconto. In appello la socia contestava sia la declaratoria di tardività di alcune contestazioni al rendiconto, sia la mancata considerazione di una somma di £ 61.866.653 che, secondo la tesi difensiva, doveva esserle restituita e che non risultava annotata nel rendiconto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: 1) violazione degli artt. 152 e 264 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato perentorio il termine per le contestazioni al conto; 2) violazione dell'art. 264 c.p.c. per avere ritenuto tardive contestazioni che sarebbero state rese necessarie dall'integrazione del rendiconto e dai nuovi documenti prodotti dal liquidatore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte valutato la natura integrativa del secondo scritto del liquidatore e il termine concesso dopo la chiamata del terzo; 4) e 5) motivi poi assorbiti; 6) violazione dell'art. 2909 c.c. perché la Corte territoriale aveva giustificato la mancata annotazione della somma richiamando una ripartizione di spese che risultava essere stata accertata in altro giudizio come mera proposta non coltivata e quindi non idonea a fondare la decisione. La Cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, accolto il sesto motivo, assorbendo il quarto e il quinto, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame sulla partita di credito contestata e sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e fondato il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, che dovrà riesaminare la questione relativa alla somma di £ 61.866.653 alla luce del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che aveva qualificato la ripartizione di spese come mera proposta non accertata. Sono stati assorbiti il quarto e il quinto motivo. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 152 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non è stata accolta la tesi della ricorrente sulla sua violazione.
art. 264 c.p.c.
La contestazione del conto può essere svolta finché non maturano le preclusioni; il termine assegnato per le contestazioni opera nei limiti delle preclusioni già maturate e non può essere prorogato in modo da riaprire termini scaduti.
art. 183 c.p.c.
I termini per precisare o modificare domande, eccezioni, mezzi di prova e documenti, una volta scaduti, impediscono nuove allegazioni collegate alla successiva presentazione del conto.
art. 263 c.p.c.
Il rendiconto del liquidatore deve essere reso nel termine fissato dal tribunale e le eventuali contestazioni correlate vanno svolte tempestivamente entro il termine assegnato.
art. 153, comma 1, c.p.c.
Vieta la proroga o la rimessione in termini quando siano già decorsi termini perentori che delimitano le contestazioni al conto.
art. 107 c.p.c.
La chiamata di un terzo iussu iudicis non rimette in termini le parti originarie per contestazioni non immediatamente correlate all'allargamento del contraddittorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, riportando o riassumendo gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo della censura senza indagini autonome.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'omesso deposito del documento su cui il motivo si fonda impedisce il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non di questioni o argomentazioni.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno vincola il giudice nel successivo giudizio e impedisce di attribuire a un atto un significato incompatibile con quanto già definitivamente accertato.
Massime di principio
- La parte che ha diritto al rendiconto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione, ma solo finché non siano maturate le preclusioni processuali in tema di allegazioni e produzione documentale; una volta scaduti i termini istruttori, il termine assegnato per le contestazioni al conto non può essere usato per riaprire preclusioni ormai consumate.
- La chiamata in causa di un terzo disposta dal giudice non rimette automaticamente in termini le parti originarie per introdurre nuove contestazioni non strettamente connesse all'estensione del contraddittorio.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce che un documento o un rendiconto sia stato integrato o alterato, occorre riportarne i passaggi essenziali e depositare il documento rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di argomentazioni difensive o di questioni giuridiche.
- Quando esiste un giudicato esterno che qualifica un atto come mera proposta non accertata, il giudice non può fondare la decisione su quell'atto come se contenesse un accertamento definitivo; deve invece verificare autonomamente la sussistenza e l'annotazione della posta controversa nel rendiconto.
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