Cassazione Penale, Sentenza n. 27991/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: si deduce che la sentenza della Corte di cassazione non avrebbe considerato che l'imputato aveva rinunciato, nell'appello, a tutti i motivi (eccetto quelli sulla pena) e anche alla richiesta istruttoria ex art. 603 c.p.p. relativa all'alibi; di conseguenza l'alibi "falso" su cui si era fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato spontaneamente abbandonato e non avrebbe dovuto essere valutato negativamente. Il ricorrente contestava così la mancata percezione di questa circostanza decisiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la lamentela si collochi fuori dall'ambito dell'art. 625-bis, poiché si tratta di critica alla valutazione di merito e non di un errore percettivo della Corte di cassazione. La Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla valutazione negativa della condotta post delictum dell'imputato (insistenza su un alibi ritenuto falso e strategia processuale ritenuta ingannevole), valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio limitato agli errori di percezione (svista o equivoco) negli atti interni della Corte di cassazione; non è applicabile per rimedi contro valutazioni o apprezzamenti di merito del giudice
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che può negarle sulla base della condotta post delictum dell'imputato
art. 133 cod. pen.
La confessione giudiziale ha una "rilevanza mediata" ai fini delle attenuanti generiche: può valere come indicatore della capacità a delinquere solo nei limiti della sua effettiva incidenza e non come automatica ragione di concessione
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di omicidio, nel caso concreto era il capo di imputazione principale (omicidio aggravato da premeditazione e agevolazione mafiosa)
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla richiesta istruttoria per l'assunzione della testimonianza a sostegno dell'alibi; la rinuncia a tali istanze è rilevante ma non cancella la valutazione negativa già maturata sul comportamento processuale
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è precluso quando la doglianza riguarda una diversa valutazione di merito o un giudizio logico-giuridico della Corte: può sanare solo vere e proprie svista o equivoci di percezione negli atti della Cassazione
- Il giudice di merito può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche sulla base della condotta post delictum dell'imputato (es. insistenza su un alibi ritenuto falso), valutazione rimessa alla sua discrezionalità e difficilmente sindacabile in Cassazione
- La confessione o la rinuncia a motivi di gravame non garantiscono automaticamente le attenuanti: occorre valutare se tale comportamento denoti reale resipiscenza e incida sulla capacità a delinquere
- La rinuncia a istanze istruttorie o a motivi di appello non annulla automaticamente gli effetti negativi di condotte processuali antecedenti o concomitanti; la corte può considerare la strategia processuale complessiva nel valutare la personalità e la lealtà processuale
- Quando si prospetta un ricorso per correzione di errore di fatto, occorre documentare che si tratta di una svista nella percezione degli atti della Corte di cassazione e non di una mera divergenza interpretativa o valutativa
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