Sentenza n. 1073/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria per omessa ottemperanza a un’ordinanza di demolizione, con obbligo solidale di pagamento a carico del ricorrente, nonché gli atti presupposti di acquisizione gratuita e immissione in possesso
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato principalmente la determinazione comunale del 24 marzo 2022 con cui gli è stata irrogata, anche a titolo personale e in solido con altri soggetti, la sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive. Ha dedotto: violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale, erronea applicazione della l. 689/1981 e insussistenza dei presupposti per imputare al legale rappresentante della società l’omessa demolizione; mancata ingiunzione personale della demolizione; irretroattività della sanzione, introdotta dopo la scadenza del termine di 90 giorni decorrente dall’ordinanza del 2004; difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione nel massimo edittale; assenza, nei momenti rilevanti, della qualità di legale rappresentante e dei poteri o delle risorse necessari per adempiere; prescrizione della pretesa sanzionatoria; violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e istruttoria; erronea qualificazione degli abusi e illegittimità dell’acquisizione gratuita, sostenendo che non si trattasse di nuova costruzione o che fosse applicabile una mera sanzione pecuniaria per interventi soggetti a SCIA o CILA. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, la natura meramente ricognitiva degli atti, il giudicato formatosi sugli atti presupposti e la violazione del ne bis in idem.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della sanzione pecuniaria, ravvisando un interesse concreto e attuale poiché essa costituisce espressione di un autonomo potere amministrativo e incide direttamente sulla posizione del ricorrente. Ha invece dichiarato inammissibili le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione del 2004 e l’atto del 2016 di ripresa del procedimento sanzionatorio: tali atti erano già stati impugnati e definiti con pronunce passate in giudicato e, comunque, erano stati contestati tardivamente. Ha respinto le doglianze relative all’atto del 24 marzo 2022 concernente immissione in possesso, costituzione di servitù e trascrizione dell’acquisizione gratuita, ritenendolo atto vincolato e meramente attuativo dell’acquisizione prodottasi automaticamente allo scadere del termine di 90 giorni dall’ordinanza di demolizione; la consistenza e qualificazione dell’abuso non potevano più essere rimesse in discussione. Ha invece accolto il ricorso contro la sanzione pecuniaria. Richiamando il sistema delineato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il TAR ha qualificato la sanzione per omessa ottemperanza come misura afflittiva, subordinata all’imputabilità colpevole dell’illecito omissivo, distinto dall’illecito edilizio permanente. Poiché il ricorrente, personalmente e neppure quale legale rappresentante della società responsabile, non aveva la proprietà o la disponibilità delle opere al momento della consumazione dell’illecito, coincidente con la scadenza dei 90 giorni, l’omessa demolizione non poteva essergli imputata. È stato quindi annullato, limitatamente alla sua posizione, l’obbligo solidale di pagamento della sanzione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 31, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5 e 6 d.P.R. 380/2001
Nel testo sono richiamati i diversi commi dell’art. 31, senza riportarne il testo letterale.
La repressione dell’abuso edilizio e l’ordine di demolizione seguono una sequenza distinta: l’abuso è illecito permanente; la mancata demolizione entro 90 giorni determina l’acquisizione gratuita ope legis e integra un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti; la successiva sanzione pecuniaria ha carattere afflittivo e richiede l’imputabilità colpevole dell’inottemperanza.
art. 13, commi 4-bis e seguenti l.r. Emilia-Romagna 23/2004
Il testo richiama la disposizione regionale quale base della sanzione e delle servitù, senza riportarne il testo letterale.
La disciplina regionale è considerata nel quadro della sanzione per l’omessa ottemperanza e dell’acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
l. 689/1981
Il provvedimento sanzionatorio richiama la qualità di agente responsabile ex l. 689/1981.
Il richiamo alla responsabilità del legale rappresentante non consente di prescindere dall’imputabilità personale e colpevole della specifica violazione sanzionata.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata prospettata dal ricorrente, ma non è stata accolta autonomamente, poiché le questioni riguardanti gli atti presupposti erano precluse dal giudicato e dalla tardività.
art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione degli interventi, ma il TAR ha ritenuto ormai preclusa ogni contestazione sulla consistenza e qualificazione dell’abuso.
art. 16 l.r. Emilia-Romagna 23/2004
La disposizione è stata invocata per sostenere l’applicabilità di una sanzione pecuniaria relativa a interventi soggetti a SCIA o CILA; la censura non è stata esaminata favorevolmente perché la natura dell’abuso era coperta da precedenti giudicati.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area necessaria agli interventi analoghi si produce ope legis allo scadere del termine di 90 giorni assegnato con l’ordine di demolizione; il successivo verbale o atto comunale di accertamento ha natura dichiarativa e serve a formalizzare l’effetto già verificatosi, consentendo l’immissione in possesso e la trascrizione.
- La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura afflittiva ed è distinta sia dall’abuso edilizio originario sia dall’ordine di demolizione; per la sua applicazione è necessaria l’imputabilità colpevole dell’omessa demolizione.
- L’obbligazione di ripristino derivante dall’abuso edilizio segue l’opera e può gravare sull’attuale proprietario o detentore ai fini dell’ordine di demolizione, ma la sanzione afflittiva per l’inottemperanza non può essere irrogata a chi, al momento della scadenza del termine per demolire, non aveva la proprietà o la disponibilità dell’opera e non aveva il potere di adempiere.
- Gli atti presupposti già impugnati e definiti con giudicato non possono essere nuovamente contestati nel giudizio contro gli atti successivi, in applicazione del ne bis in idem processuale; le relative censure sono comunque tardive se l’interessato ne aveva avuto tempestiva conoscenza.
- L’impugnazione dell’atto autonomamente sanzionatorio è sorretta da interesse concreto e attuale, anche quando gli atti presupposti siano ormai consolidati, perché la sanzione incide direttamente e autonomamente sulla posizione giuridica del destinatario.
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