Ordinanza n. 111/2026 - Palermo, Sezione 5
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA - del provvedimento -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2025, avente ad oggetto “Revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo”, con il quale è stata disposta la revoca della precedente nota -OMISSIS-, e, per l’effetto, il rientro immediato del ricorrente presso la -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti presupposti e/o istruttori esibiti al ricorrente in data 20 ottobre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, e segnatamente: - del rapporto disciplinare redatto a carico del ricorrente dalla dirigente di Polizia Penitenziaria -OMISSIS-; - dei relativi allegati, ivi comprese le riproduzioni fotografiche del post Facebook e la relazione disciplinare redatta dal ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, degli ulteriori atti esibiti in data 14 novembre 2025 all’esito di apposita istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca, e in particolare: i) della segnalazione ex art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico, redatta dal Direttore p.t. -OMISSIS- in data 29 settembre 2025; ii) della relazione di servizio del 17 settembre 2025 stilata dalla Direttrice del G.I.O. di Catania; iii) nonché degli ulteriori atti coincidenti con il carteggio già rilasciato al ricorrente a seguito della precedente istanza di accesso, nonché dei regolamenti e delle circolari concernenti le attività del G.I.O. e l’uso dei social network; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024, ove interpretato ed applicato in modo erroneo; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e solo potenzialmente lesivo della posizione giuridica del ricorrente. NONCHE'PER L'ESIBIZIONE, EX ART. 116, CO. 2, C.P.A. Dei documenti richiesti con apposta istanza di accesso agli atti da parte ricorrente in data 13 novembre e ad oggi, decorso il termine di legge, non esibiti, concernenti gli atti prodromici all'adozione del provvedimento di revoca dall'incarico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e conseguente rientro presso la sede di servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale notificato il 14 ottobre 2025, con cui è stata revocata la precedente disposizione di impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo ed è stato disposto il suo immediato rientro presso la sede di appartenenza. Ha inoltre censurato, ove occorrente, gli atti presupposti e istruttori conosciuti mediante accesso, tra cui un rapporto disciplinare, la relativa documentazione fotografica e la relazione disciplinare, nonché la segnalazione di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, una relazione di servizio e ulteriori atti del procedimento. È stata altresì proposta domanda di esibizione, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., dei documenti non ostesi dall’amministrazione a seguito dell’istanza di accesso del 13 novembre 2025. Il Ministero resistente ha eccepito tempestivamente l’incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo che la controversia rientra nella competenza della Sezione staccata di Catania, poiché, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, la sede di servizio del dipendente si trovava nella relativa circoscrizione. La difesa del ricorrente ha contestato l’eccezione, affermando che l’interessato presta servizio nel capoluogo regionale e che l’impiego presso il G.I.O. avrebbe natura temporanea.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare, né la domanda di annullamento, né quella di esibizione documentale. Ha rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale è stata tempestivamente sollevata dal Ministero ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Sicilia – sede di Palermo, affinché provveda sull’eccezione. Il giudizio resta quindi interlocutorio quanto al merito e alla cautelare, senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
La tempestiva eccezione di incompetenza territoriale deve essere sottoposta al Presidente del tribunale affinché decida sulla competenza, con trasmissione degli atti del giudizio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda di esibizione dei documenti non ostesi dall’amministrazione, domanda che non è stata esaminata a causa della previa questione di competenza.
art. 6, comma 1, D.M. 14 maggio 2024
È richiamato quale fondamento della segnalazione di un presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico presso il Gruppo di Intervento Operativo; la sua interpretazione non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione resistente solleva tempestivamente l’eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., il collegio deve trasmettere gli atti al Presidente del tribunale competente a decidere sulla questione, senza esaminare preliminarmente il merito o la domanda cautelare.
- In una controversia relativa a un provvedimento incidente sull’impiego di un dipendente pubblico, la localizzazione della sede di servizio al momento dell’adozione dell’atto può costituire il criterio territoriale invocato dall’amministrazione per radicare la competenza della sede staccata del TAR; la concreta individuazione del foro competente spetta al Presidente ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
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