Sentenza del 25/03/2015 n. 5954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava un avviso di accertamento IVA relativo al 1995, sostenendo che le fatture emesse da soggetti ritenuti economici di comodo fossero detraibili perché gli acquisti erano effettivamente avvenuti. Deduceva inoltre che l'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 imponeva soltanto l'indicazione dei dati dell'operazione e non obbligava l'acquirente a verificare l'effettiva esistenza o l'affidabilità del venditore. La ricorrente sosteneva anche che la sola inesistenza soggettiva del cedente non fosse sufficiente senza la prova della sua partecipazione alla frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto privo del requisito di ammissibilità costituito dal quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. La Corte ha precisato che il fallimento della contribuente non comportava l'interruzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 2
La contribuente sosteneva che la norma imponesse esclusivamente l'indicazione dei dati dell'operazione in fattura, senza un obbligo generale dell'acquirente di svolgere indagini sull'esistenza o sull'affidabilità del venditore. La questione non è stata però esaminata nel merito dalla Corte, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 55
Secondo il giudice di merito, tali disposizioni consentivano l'accertamento IVA in presenza di contabilità inattendibile e di operazioni soggettivamente inesistenti, anche in ragione del mancato reperimento della contabilità dei fornitori.
Codice civile, art. 2729
La contribuente invocava la necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni. La sentenza di legittimità non ha tuttavia affrontato tale censura nel merito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché privo del quesito di diritto richiesto dalla norma, requisito processuale necessario per i ricorsi soggetti alla sua applicazione.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità è preliminare all'esame delle questioni sostanziali: l'assenza di un requisito processuale può impedire qualsiasi valutazione sul merito.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la mera effettività materiale dell'acquisto non esclude automaticamente l'indetraibilità dell'IVA; il contribuente può essere chiamato a dimostrare l'effettività dell'operazione anche sotto il profilo soggettivo quando l'Ufficio abbia fornito elementi probatori sufficienti.
- La regolarità formale della fattura, da sola, non garantisce il diritto alla detrazione se emergono elementi che indicano l'interposizione di soggetti fittizi o di comodo.
- Le contestazioni devono essere rivolte all'amministrazione effettivamente legittimata nel giudizio: il Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere dichiarato privo di legittimazione passiva quando la controversia riguarda atti dell'Agenzia delle Entrate.
- La dichiarazione di fallimento della parte non determina necessariamente l'interruzione del giudizio di cassazione, in ragione delle specifiche regole proprie del processo davanti alla Corte di cassazione.
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