Cassazione Civile, Sentenza n. 3558/2020 del 13/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Nell’ottobre 2010 due fratelli stipularono un atto di cessione di quote di una società da loro partecipata. Uno dei fratelli ritenne che gli residuasse un credito di 2.754.530 euro nei confronti dell’altro e avviò una controversia per farlo accertare. Nel frattempo agì in simulazione e, in subordine, in revocatoria ordinaria contro due atti dispositivi del fratello: la costituzione, il 28 giugno 2011, insieme alla moglie, di un fondo patrimoniale nel quale confluirono tutti gli immobili del disponente, e la cessione, l’8 marzo 2012, di quote societarie alla moglie e al figlio. Il tribunale respinse le domande di simulazione, accolse la revocatoria della cessione delle quote e respinse quella relativa al fondo. Dopo il decesso dell’attore, gli eredi gli subentrarono nel processo; uno di loro era già stato dichiarato fallito e la curatela intervenne in appello. Un altro erede transasse la lite. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 766/2018 depositata il 15 febbraio 2018, dichiarò cessata la materia del contendere per le domande dell’erede transigente e, riformando parzialmente la decisione di primo grado, dichiarò inefficace anche la costituzione del fondo patrimoniale, ritenendo inammissibile l’intervento della curatela. Il debitore e i beneficiari degli atti contestarono in Cassazione: con il primo motivo denunciarono la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che l’appello degli eredi del creditore non individuava adeguatamente i capi impugnati né formulava critiche specifiche; con il secondo dedussero l’omessa interruzione del processo per il fallimento dell’erede subentrato, la violazione della disciplina fallimentare e l’assenza di un credito certo, nonché la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.; con il terzo lamentarono omessa pronuncia e difetto di prova degli elementi oggettivo e soggettivo della revocatoria, inclusi il pregiudizio e la consapevolezza dell’elusività; con il quarto sostennero che la decisione sulla revocatoria avesse interferito con il separato giudizio sull’esistenza del credito e denunciarono la violazione degli artt. 39 e 40 c.p.c.; con il quinto contestarono la condanna integrale alle spese del grado d’appello, deducendo la parziale riforma della sentenza. La curatela propose ricorso incidentale condizionato sulla propria legittimazione a impugnare e ricorso incidentale non condizionato contro la compensazione delle spese; la questione della legittimazione della curatela era collegata alla contestata capacità processuale dell’erede fallito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale adesivo dei beneficiari degli atti. Il primo motivo è stato respinto: l’art. 342 c.p.c. non impone un progetto alternativo di sentenza né forme predeterminate, ma richiede l’individuazione chiara del quantum appellatum e ragioni pertinenti di dissenso; inoltre la censura di Cassazione era aspecifica perché non riportava i passaggi dell’appello asseritamente carenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla mancata interruzione, perché la nullità della sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dedotta con uno specifico motivo d’appello e non risultava che ciò fosse avvenuto; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché la perdita di capacità processuale del fallito opera a tutela della massa ed è eccepibile dal curatore, mentre il fallimento era stato dichiarato prima dell’inizio della causa e non ricorreva un sopravvenuto fallimento che imponesse l’interruzione. La censura sull’assenza di un credito certo è stata respinta: ai fini dell’art. 2901 c.c. è sufficiente anche un credito litigioso o eventuale, senza che occorrano certezza, liquidità ed esigibilità. Il ricorso incidentale condizionato della curatela è stato dichiarato assorbito; la Corte ha comunque rilevato che, in caso di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, il curatore del fallimento sociale non è legittimato nelle controversie riguardanti diritti già spettanti al socio fallito e la sua massa personale. Il quarto motivo è stato respinto: il giudice della revocatoria verifica soltanto che sia allegato un credito, anche litigioso, e non accerta, neppure implicitamente, la sua fondatezza, che resta oggetto del separato giudizio; non sussisteva quindi l’interferenza denunciata né una ragione per sospendere la causa revocatoria. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d’appello aveva deciso la questione: il pregiudizio può consistere anche in una modificazione qualitativa del patrimonio e, nel caso concreto, la gratuità della costituzione del fondo e la sequenza degli atti successivi alla nascita del credito erano state ritenute idonee a integrare gli elementi oggettivo e soggettivo della revocatoria. Il quinto motivo è stato respinto: dopo la riforma della decisione sul fondo patrimoniale il debitore era integralmente soccombente in appello, giustificando la condanna integrale alle spese di quel grado. È stato rigettato anche il ricorso incidentale non condizionato della curatela: la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata, non essendovi soccombenza delle altre parti rispetto alla curatela e avendo quest’ultima fatto proprie le difese di chi l’aveva chiamata. I ricorrenti sono stati condannati a pagare, in favore di due eredi del creditore, 13.000 euro complessivi per le spese del giudizio di cassazione; le spese sono state integralmente compensate tra le altre parti. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
In particolare, va ribadito che l’art. 342 c.p.c., comma 1, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, nè una determinata forma, nè la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 10961/2017; Cass. sez. U n. 27199 del 2017).
L’atto di appello deve individuare chiaramente la parte della decisione contestata e formulare ragioni pertinenti di dissenso rispetto alla motivazione di primo grado, indicando gli elementi di fatto, di diritto o processuali rilevanti; non sono richiesti un progetto alternativo di sentenza, forme particolari o la trascrizione della decisione impugnata.
art. 345 c.p.c.
La sentenza riferisce che la censura relativa all’art. 345 c.p.c. era stata proposta con riguardo alla specificità dell’appello, ma risolve la questione applicando i requisiti dell’art. 342 c.p.c.; non enuncia un’autonoma regola interpretativa dell’art. 345 c.p.c.
art. 42 L. Fall.
La disposizione è menzionata nell’esposizione della censura processuale, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 46 L. Fall.
La disposizione è menzionata nell’esposizione della censura processuale, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 147 L. Fall.
Nel merito, la corte di appello ha fatto applicazione di una giurisprudenza affermata da questa corte per via della quale in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 L. Fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito (Cass. 22279/ 2017; Cass. 22629/ 2006; Cass. 17675/ 2010).
Il curatore del fallimento della società di persone non è legittimato nelle controversie concernenti la massa personale del socio illimitatamente responsabile quando esse riguardino diritti che già spettavano al socio fallito.
art. 2901 c.c.
Il motivo è infondato posto che l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che sì tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5619/2016; Cass. 23208/2016).
La legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria non presuppone un credito già certo, liquido ed esigibile: è sufficiente anche un credito eventuale o litigioso, sia contrattuale sia risarcitorio.
art. 2697 c.c.
La norma è indicata tra quelle invocate nel motivo di ricorso, ma la Corte non formula su di essa una distinta interpretazione.
art. 39 c.p.c.
La disposizione è indicata tra quelle invocate nel quarto motivo, ma la Corte respinge la censura sulla base della distinzione tra l’allegazione del credito nel giudizio revocatorio e il suo accertamento nel giudizio separato, senza enunciare un’autonoma interpretazione dell’art. 39 c.p.c.
art. 40 c.p.c.
La disposizione è indicata tra quelle invocate nel quarto motivo, ma la Corte respinge la censura sulla base della distinzione tra l’allegazione del credito nel giudizio revocatorio e il suo accertamento nel giudizio separato, senza enunciare un’autonoma interpretazione dell’art. 40 c.p.c.
art. 91 c.p.c.
La Corte applica il principio della soccombenza per confermare la condanna alle spese del grado d’appello, ma il testo non riporta una proposizione interpretativa specifica della disposizione.
art. 92 c.p.c.
La Corte ritiene giustificata la compensazione delle spese tra le altre parti e la curatela, in ragione dell’assenza di soccombenza delle prime rispetto alla curatela e del comportamento processuale di quest’ultima; non riporta una proposizione interpretativa specifica della disposizione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto che il tenore del dispositivo giustifica il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la qualità di creditore può derivare anche da un credito eventuale o litigioso, senza che siano necessari i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
- Il giudice della revocatoria, per verificare la legittimazione del creditore, considera sufficiente l’allegazione di un credito anche contestato; non accerta, neppure implicitamente, la fondatezza del credito, che resta riservata al giudizio avente specificamente tale oggetto.
- Ai fini del pregiudizio richiesto per la revocatoria, può rilevare anche una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, e non soltanto una diminuzione quantitativa.
- L’atto di appello deve individuare in modo chiaro il quantum appellatum e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata mediante censure pertinenti, senza che siano richiesti un progetto alternativo di sentenza o forme predeterminate.
- La perdita della capacità processuale conseguente al fallimento opera con riferimento alla massa dei creditori: la relativa eccezione spetta al curatore e, se questi resta inerte, la controparte non può sollevarla né il giudice rilevarla d’ufficio.
- In caso di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, il curatore del fallimento sociale non è legittimato nelle controversie relative a diritti già spettanti al socio fallito e appartenenti alla massa personale di quest’ultimo.
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