Sentenza n. 6629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando le spese del primo grado in € 400,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione complessivamente € 1.500,00 oltre accessori. L’appellante ha dedotto l’inadeguatezza della liquidazione forfettaria di € 400,00, denunciando la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Ha contestato la motivazione del TAR, fondata sulla trattazione nella medesima camera di consiglio di tre controversie identiche o sovrapponibili e sul conseguente carattere ripetitivo e standardizzato dell’attività difensiva, chiedendo la liquidazione delle spese secondo i parametri ministeriali. Il difensore ha dichiarato di essere antistatario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure nei limiti indicati. Richiamando precedenti della stessa Sezione relativi a controversie analoghe sulla Carta del docente, ha affermato che, sebbene la quantificazione delle spese processuali rientri nella discrezionalità del giudice, non possono essere riconosciute somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale. La motivazione della sentenza è stata resa mediante rinvio ai precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a., in coerenza con l’obbligo di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. L’appello è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata, con rideterminazione delle spese del giudizio di ottemperanza in € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado di appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato dall’appellante a sostegno della richiesta di una corretta liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dall’appellante in relazione ai presupposti della regolazione e della liquidazione delle spese processuali.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022
Individua i parametri ministeriali invocati dall’appellante per la liquidazione delle spese e dei compensi professionali.
art. 24 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione alla tutela effettiva del diritto di difesa e alla congrua liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione ai principi costituzionali del giusto processo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”
Consente al giudice di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, purché il richiamo sia idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze in forma semplificata, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’esigenza di sinteticità della motivazione e della possibilità di rinvio a precedenti conformi.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali è espressione della discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro professionale.
- Anche quando più controversie analoghe siano trattate nella medesima camera di consiglio e l’attività difensiva presenti elementi di ripetitività o standardizzazione, la liquidazione delle spese deve rimanere congrua e non può ridursi a un importo meramente simbolico.
- Il giudice amministrativo può motivare la decisione mediante integrale o sintetico richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a., purché i precedenti siano pertinenti e rendano conoscibile la ratio decidendi.
- Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in grado d’appello coincide con quello delle spese oggetto di impugnazione e tale circostanza può incidere sulla liquidazione delle spese del secondo grado.
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