Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha disposto la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi per sei mesi, per contrastare la valutazione del giudice dell'appello circa il pericolo di reiterazione criminale. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione contestando che, pur avendo cambiato ente di appartenenza (dal Comune di Chieuti al Comune di Sannicandro Garganico), non eserciti più funzioni dirigenziali o poteri decisionali analoghi rispetto all'epoca dei fatti; ha inoltre richiamato la propria incensuratezza, la non rilevante gravità della condotta e la dichiarazione di incompatibilità intervenuta dopo l'aggiudicazione della gara.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'appello avesse adeguatamente motivato il rischio di reiterazione, fondandosi sulla pervicacia e sulla continuità della condotta dell'indagato (partecipazione all'aggiudicazione nonostante la situazione di incompatibilità e proseguimento nell'attività anche dopo l'aggiudicazione). La Corte ha inoltre osservato che il censurato confronto documentale (allegati contratti) avrebbe richiesto accertamenti di merito e un apprezzamento diretto dei documenti non consentito in sede di legittimità, non essendovi prova che tali documenti fossero stati sottoposti al giudice di merito. Sono stati comunque valorizzati gli elementi favorevoli all'indagato giustificando l'adozione di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dall'appellante. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata per la possibilità di discussione orale e per la presentazione della requisitoria scritta: la Corte ha proceduto sulla base della relazione e della requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione, avendo le parti rinunciato alla discussione orale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammessi in cassazione; la Corte ha escluso la valutazione di fatti e documenti non previamente sottoposti al giudice di merito, ritenendo inammissibile un sindacato di merito sui contratti allegati.
artt. 323 e 479 cod. pen.
Indicano i reati per i quali l'indagato è sottoposto ad indagine; la decisione cautelare è fondata sulle risultanze investigative relative a tali fattispecie e sulla valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La misura cautelare non è esclusa dall'incensuratezza: il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione quando la condotta investigata evidenzi pervicacia o continuità comportamentale, anche in assenza di precedenti penali.
- Il cambio di ente o la variazione del ruolo lavorativo non neutralizzano automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono elementi fattuali che dimostrano partecipazione alla condotta contestata o potenziale capacità di recidiva nell'ambito della pubblica amministrazione.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nell'apprezzamento probatorio: i documenti e i fatti non valutati dal giudice di merito o non prodotti in quel grado non possono essere riesaminati in cassazione per fatti di merito.
- La dichiarazione di incompatibilità intervenuta tardivamente non elimina di per sé la rilevanza cautelare se gli accertamenti indicano che l'indagato ha comunque proseguito nelle fasi rilevanti dell'attività contestata.
- Nel proporre ricorso in cassazione è essenziale che le doglianze si riferiscano a profili di diritto o a violazioni che siano ammissibili in sede di legittimità; contestazioni meramente probatorie o richieste di nuovo esame documentale sono normalmente inammissibili.
- Elementi favorevoli all'indagato possono comunque essere considerati dal giudice cautelare per graduare la misura (scegliere misure meno afflittive), ma non necessariamente impediscono l'adozione di una misura proporzionata al rischio cautelare accertato.
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