Cassazione Civile, Ordinanza n. 06247/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto già inserito negli elenchi di un progetto sperimentale per il Piano per l’Occupabilità, poi collocato nel c.d. "Progetto Emergenza Palermo" e assegnato presso una struttura ospedaliera, era stato successivamente escluso. Dopo un’opposizione, era stato reinserito, ma senza riconoscimento economico per il periodo compreso tra esclusione e reintegro. Egli aveva quindi agito davanti al Tribunale chiedendo la reintegra ab initio nel progetto, assumendo l’illegittimità dell’estromissione, e il risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei sussidi. Il Tribunale rigettava la domanda. In appello, la Corte territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività ex art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che l’impugnazione era stata proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e che il ritardo nell’iscrizione a ruolo dipendeva da problemi del sistema telematico e dal rifiuto della cancelleria; con il secondo motivo lamentava che la Corte d’appello, dichiarando l’inammissibilità, non fosse entrata nel merito della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia; inoltre, anche qualificando la doglianza come error in procedendo, il motivo era privo di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto in ricorso gli atti e documenti del sistema telematico rilevanti per verificare la tempestività e non aveva neppure dedotto davanti al giudice d’appello una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 276/2003
ex art. 13 d.lgs. n. 276/2003
È richiamato come base del progetto sperimentale per il Piano per l’Occupabilità in cui il ricorrente era stato inserito.
art. 327 c.p.c.
termini di cui all’art. 327 cod. proc civ.
La Corte d’appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per essere stata proposta oltre il termine lungo di impugnazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Nel ricorso per cassazione, la deduzione di errores in procedendo richiede l’essenziale trascrizione degli atti e documenti rilevanti, per consentire il controllo di ammissibilità e il sindacato della Corte.
art. 153 c.p.c.
istanza di remissione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.
La Corte rileva che non risultava proposta al giudice d’appello una domanda di rimessione in termini rispetto all’asserito problema tecnico di iscrizione a ruolo.
art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142
il patrocinio per l’Amministrazione regionale siciliana è previsto dall’art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142
È richiamato per individuare l’Avvocatura generale dello Stato quale ufficio competente a rappresentare l’amministrazione regionale siciliana.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In presenza dell’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass., S.U., n. 4315/2020
Ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020
È richiamata per il meccanismo processuale di attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’omesso esame di una questione esclusivamente processuale non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia, che riguarda solo il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un error in procedendo non esonera dal rispetto del principio di specificità e autosufficienza: gli atti e i documenti decisivi devono essere riportati nel loro contenuto essenziale e in modo puntuale.
- Il potere della Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di ricorso.
- Chi deduce la tardività o invalidità dell’iscrizione a ruolo per ragioni tecniche deve indicare nel ricorso, in modo preciso e documentato, gli elementi del sistema telematico rilevanti per consentire il controllo della censura.
- Laddove si invochi un impedimento processuale alla tempestiva proposizione dell’impugnazione, occorre aver chiesto al giudice di merito la rimessione in termini, non potendo la questione essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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