Cassazione Civile, Ordinanza n. 32580/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un credito accertato con sentenza di condanna nei confronti di una debitrice. Poiché la debitrice aveva donato un immobile alla figlia, i creditori avevano promosso azione revocatoria contro la donazione e, in seguito, avevano pignorato l'immobile nei confronti della donataria, che aveva proposto opposizione sostenendo che il pignoramento e l'intervento nell'esecuzione fossero inefficaci perché il titolo esecutivo era stato emesso contro la sola debitrice originaria e non contro di lei. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, qualificandola come opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ritenendo inefficace il pignoramento anche in ragione della non definitività della revoca della donazione. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, reputando irrilevanti i successivi provvedimenti sulla revoca. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario del contraddittorio: la debitrice originaria, unica effettiva litisconsorte necessaria, non aveva mai partecipato al giudizio. Secondo la Corte, il debitore è parte necessaria sia nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. sia nelle controversie collegate all'esecuzione immobiliare contro il terzo proprietario; la sua pretermissione determina nullità insanabile rilevabile anche in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice originaria, qualificata come litisconsorte necessaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Pescara, in persona di diverso giudice, affinché il giudizio sia rinnovato con la partecipazione del soggetto pretermesso. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
L'opposizione di terzo nell'esecuzione richiede la partecipazione del debitore originario quale litisconsorte necessario.
artt. 602 ss. c.p.c.
Anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario il debitore è litisconsorte necessario nelle cause connesse alla procedura esecutiva.
art. 383, comma 3, c.p.c.
La nullità derivante da difetto di contraddittorio impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
art. 354 c.p.c.
La pretermissione del litisconsorte necessario comporta rimessione della causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
art. 2901 c.c.
Richiamato nel contesto della revoca della donazione, senza che la Corte di legittimità ne affronti il merito.
Massime di principio
- Il debitore originario è litisconsorte necessario in tutte le cause che incidono sulla procedura esecutiva promossa contro beni che si assumano aggredibili in via esecutiva, anche se il giudizio è instaurato da un terzo estraneo all'esecuzione.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione.
- Quando il difetto di contraddittorio ha inficiato i gradi di merito, la Cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
- In presenza di una nullità processuale assorbente, la Corte può prescindere dall'esame dei motivi di ricorso che restano superati dal vizio preliminare del contraddittorio.
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