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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6832/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per concorso nella detenzione e nel trasporto di 358,6 grammi di cocaina, deducendo: 1) errore nel ritenere sussistente concorso ex art.110 c.p. anziché mera connivenza non punibile, poiché la sua presenza al luogo di consegna non avrebbe contribuito alla realizzazione dell'evento; 2) violazione per mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 c.p., atteso che il suo contributo sarebbe stato marginale; 3) mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. n.309/1990 (fatto di lieve entità) tenuto conto del comportamento e del coefficiente psicologico dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la responsabilità per concorso nella detenzione e nel trasporto della sostanza (artt.110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n.309/1990) e ha validato la motivazione della Corte d'appello secondo cui la condotta della ricorrente (accompagnare il compagno al luogo di presa in consegna fornendo una "copertura" e ammettendo consapevolezza del motivo del viaggio) configurava un contributo consapevole e rilevante, non una mera passività. Perciò non è stata riconosciuta l'attenuante dell'art.114 c.p., in quanto l'apporto non è stato considerato marginale, e neppure la qualificazione come fatto di lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. Confermata la pena (2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa) e disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si segnala che il corriere principale, Ammari Abdelkrim, ha definito il procedimento con patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone nel reato richiede un contributo consapevole all'evento criminoso; la Corte ha ritenuto che la "copertura" fornita dall'imputata costituisse tale contributo e non mera connivenza passiva.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna relativa ai 358,6 grammi di cocaina trasportati da Bergamo a Trieste.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede un'attenuante per il ruolo di minima importanza; la Corte ha ritenuto che l'apporto della ricorrente non fosse marginale e dunque non idoneo a giustificare l'applicazione dell'attenuante.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la possibilità di trattamento più lieve per il fatto di lieve entità nel reato di stupefacenti; la Corte ha valutato gli elementi (quantitativi e qualitativi) e ha escluso la configurabilità della lieve entità nel caso concreto.

Massime di principio

  • La mera presenza non sempre esclude responsabilità: se l'atteggiamento dell'individuo agevola il proposito criminoso (ad es. fornendo copertura o apparenza di normalità), ciò può integrare concorso ex art.110 c.p.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante dell'art.114 c.p. è necessario dimostrare che il contributo all'evento sia effettivamente marginale e privo di rilievo ai fini della realizzazione del reato; il ruolo di "copertura" difficilmente è considerato marginale.
  • La valutazione della lieve entità ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli elementi quantitativi e qualitativi: peso della sostanza, ruolo effettivo nell'illecito, consapevolezza e funzione svolta nel disegno criminoso.
  • La prova della consapevolezza del proposito criminoso (ad es. ammissioni, circostanze del viaggio, comportamento concordato) è decisiva per distinguere tra connivenza non punibile e concorso penalmente rilevante.
  • In situazioni analoghe, chi accompagna o "copre" un soggetto coinvolto nel trasporto di stupefacenti dovrebbe dimostrare l'assenza di consapevolezza e la totale estraneità al proposito criminoso per evitare la qualificazione come concorrente.

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