Cassazione Penale, Sentenza n. 6832/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per concorso nella detenzione e nel trasporto di 358,6 grammi di cocaina, deducendo: 1) errore nel ritenere sussistente concorso ex art.110 c.p. anziché mera connivenza non punibile, poiché la sua presenza al luogo di consegna non avrebbe contribuito alla realizzazione dell'evento; 2) violazione per mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 c.p., atteso che il suo contributo sarebbe stato marginale; 3) mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. n.309/1990 (fatto di lieve entità) tenuto conto del comportamento e del coefficiente psicologico dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la responsabilità per concorso nella detenzione e nel trasporto della sostanza (artt.110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n.309/1990) e ha validato la motivazione della Corte d'appello secondo cui la condotta della ricorrente (accompagnare il compagno al luogo di presa in consegna fornendo una "copertura" e ammettendo consapevolezza del motivo del viaggio) configurava un contributo consapevole e rilevante, non una mera passività. Perciò non è stata riconosciuta l'attenuante dell'art.114 c.p., in quanto l'apporto non è stato considerato marginale, e neppure la qualificazione come fatto di lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990. Confermata la pena (2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa) e disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si segnala che il corriere principale, Ammari Abdelkrim, ha definito il procedimento con patteggiamento.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato richiede un contributo consapevole all'evento criminoso; la Corte ha ritenuto che la "copertura" fornita dall'imputata costituisse tale contributo e non mera connivenza passiva.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Disciplina la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna relativa ai 358,6 grammi di cocaina trasportati da Bergamo a Trieste.
art. 114 cod. pen.
Prevede un'attenuante per il ruolo di minima importanza; la Corte ha ritenuto che l'apporto della ricorrente non fosse marginale e dunque non idoneo a giustificare l'applicazione dell'attenuante.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Prevede la possibilità di trattamento più lieve per il fatto di lieve entità nel reato di stupefacenti; la Corte ha valutato gli elementi (quantitativi e qualitativi) e ha escluso la configurabilità della lieve entità nel caso concreto.
Massime di principio
- La mera presenza non sempre esclude responsabilità: se l'atteggiamento dell'individuo agevola il proposito criminoso (ad es. fornendo copertura o apparenza di normalità), ciò può integrare concorso ex art.110 c.p.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante dell'art.114 c.p. è necessario dimostrare che il contributo all'evento sia effettivamente marginale e privo di rilievo ai fini della realizzazione del reato; il ruolo di "copertura" difficilmente è considerato marginale.
- La valutazione della lieve entità ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli elementi quantitativi e qualitativi: peso della sostanza, ruolo effettivo nell'illecito, consapevolezza e funzione svolta nel disegno criminoso.
- La prova della consapevolezza del proposito criminoso (ad es. ammissioni, circostanze del viaggio, comportamento concordato) è decisiva per distinguere tra connivenza non punibile e concorso penalmente rilevante.
- In situazioni analoghe, chi accompagna o "copre" un soggetto coinvolto nel trasporto di stupefacenti dovrebbe dimostrare l'assenza di consapevolezza e la totale estraneità al proposito criminoso per evitare la qualificazione come concorrente.
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