Sentenza del 28/01/2020 n. 300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa automobilistica - presupposto - obbligo di pagamento - trascrizione P.R.A. - rileva - prova contraria - ammessa. Dichiarazione unilaterale di vendita - prova - trasferimento di proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica sulla base della contestata sussistenza del presupposto impositivo (possesso del veicolo) alla data utile di versamento. L'amministrazione aveva fatto valere la trascrizione al P.R.A. come prova dell'obbligo tributario; il ricorrente ha prodotto documentazione (dichiarazione unilaterale di vendita sottoscritta in presenza di notaio) per dimostrare il trasferimento di proprietà e, quindi, l'assenza del fatto generatore del tributo alla data considerata.
La decisione
il giudice ha richiamato i principi secondo cui il presupposto della tassa automobilistica è il possesso del veicolo e che la trascrizione al P.R.A. costituisce una presunzione legale relativa dell'avvenuto trasferimento di proprietà. Tale presunzione è comunque superabile mediante prova contraria idonea e con data certa. La dichiarazione unilaterale di vendita, sottoscritta dal venditore in favore dell'acquirente alla presenza di un notaio, è stata ritenuta prova certa dell'avvenuto trasferimento di proprietà, con conseguente esclusione dell'obbligo tributario per chi non era più possessore alla data di riferimento. Di conseguenza l'eccezione del contribuente è stata accolta e l'obbligo tributario disconosciuto per il periodo contestato.
Norme richiamate
Principio relativo alla tassa automobilistica (presupposto: possesso del veicolo)
Il presupposto impositivo è il possesso dell'autovettura; sono obbligati al versamento coloro che risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o locatari finanziari nel P.R.A. entro l'ultimo giorno utile del mese di pagamento.
Regole sulla trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
La trascrizione al P.R.A. costituisce una presunzione legale relativa dell'avvenuto trasferimento di proprietà: prova favorevole ma superabile mediante idonea documentazione con data certa che dimostri l'inesistenza del fatto generatore tributario.
Prova del trasferimento di proprietà: dichiarazione unilaterale di vendita notarile
La sottoscrizione di una dichiarazione unilaterale di vendita da parte del venditore in favore dell'acquirente, in presenza di un notaio, è considerata prova certa dell'avvenuto trasferimento di proprietà e quindi idonea a sfondare la presunzione derivante dalla trascrizione al P.R.A.
Massime di principio
- La tassa automobilistica grava sul possesso del veicolo: chi non è possessore alla data utile di pagamento non è obbligato al versamento.
- L'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. costituisce presunzione legale relativa di proprietà ma non è assoluta; è quindi possibile fornire prova contraria.
- Per contestare un'iscrizione al P.R.A. e ottenere l'esonero dalla tassa è necessario produrre documenti idonei e con data certa (es. atti notarili) che dimostrino il trasferimento di proprietà anteriore alla data rilevante.
- La dichiarazione unilaterale di vendita sottoscritta dal venditore in presenza di notaio ha valore probatorio elevato e può essere decisiva per esonerare l'acquirente/venditore dall'obbligo tributario per il periodo contestato.
- Gli uffici tributari devono valutare la documentazione con riguardo alla data certa: in caso di documentazione valida, l'ente non può far valere esclusivamente la trascrizione al P.R.A. per mantenere l'addebito.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe raccogliere atti formali e datati (preferibilmente notarili) al fine di poter efficacemente contestare gli oneri derivanti dalla registrazione P.R.A.
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