Sentenza n. 115/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento ai sensi dell’art. 116 c.p.a. - del silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, co. 4 L. n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso agli atti formulata in data 26 settembre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della citata legge, con cui si chiedeva al Comune di Sarno “di poter accedere, prendere visione e, se è del caso, estrarre copia: a. della S.C.I.A. n. 119 del 18 settembre 2023, prot. n. 36004 e dei relativi atti allegati previsti ex lege, in particolare del progetto definitivo ed esecutivo assentito; b. del parere reso dall’A.R.P.A.C. in relazione all’apposizione dell’antenna, non noto negli estremi, in ambito di vigilanza sanitaria e ambientale; c. dei pareri resi, non noti negli estremi, anche dalle altre autorità coinvolte nel procedimento a tutela del paesaggio, del rischio sismico e del rischio idrogeologico; d. di ogni altro titolo edilizio abilitativo rilasciato propedeutico all’apposizione dell’antenna supra descritta, non noto negli estremi, e. di ogni altro documento ritenuto necessario a seguito della presa visione”; e avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla (medesima) istanza di accesso ai documenti amministrativi, nella parte in cui è stata richiesta l’ostensione dei (medesimi) documenti (anche) ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; e, in ogni caso, per l’accertamento, ex. art. 31 c.p.a. della fondatezza della pretesa e comunque dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione comunale in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego e silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso a documenti relativi a una SCIA, a pareri ambientali e paesaggistici e ad altri titoli abilitativi concernenti l'installazione di un'antenna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata al Comune e, nella parte riferita all'accesso civico, il silenzio-inadempimento relativo alla richiesta dei medesimi documenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. L'istanza riguardava la SCIA relativa all'installazione di un'antenna, i relativi allegati progettuali, il parere ARPAC, gli eventuali pareri di altre autorità competenti in materia paesaggistica, sismica e idrogeologica, ulteriori titoli edilizi abilitativi e ogni altro documento ritenuto necessario. Era stata inoltre proposta domanda di accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Comune aveva rilasciato i documenti richiesti e di non avere più interesse alla decisione. Il TAR, applicando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la fondatezza della pretesa di accesso. Le spese sono state integralmente compensate, considerati l'esito in rito, l'esiguità del ritardo dell'amministrazione e la circostanza che il ricorso era stato notificato soltanto tre giorni dopo la scadenza del termine per evadere l'istanza, mentre la documentazione era stata trasmessa otto giorni dopo la notifica del ricorso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Costituiscono il fondamento della richiesta di accesso documentale.
d.lgs. n. 33/2013
È richiamato quale fondamento della richiesta di ostensione dei medesimi documenti mediante accesso civico.
art. 31 c.p.a.
È richiamato per la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti e la conseguente dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
- Quando l'amministrazione trasmette i documenti richiesti nel corso del giudizio, il giudice dell'accesso non è tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della pretesa ostensiva se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in considerazione dell'esito in rito e dell'esiguità del ritardo dell'amministrazione, valutata anche alla luce della tempistica di proposizione del ricorso e della successiva ostensione documentale.
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