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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18775/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione relativa ad alcune aree site in Roma, oggetto di procedura ablativa per la realizzazione di un parcheggio scoperto. In appello era stata accolta solo in parte l'opposizione alla stima, con fissazione dell'indennità sulla base della natura agricola dei terreni e della loro valutazione venale. La società ricorrente, succeduta a titolo particolare alla originaria opponente per cessione del credito indennitario, ha impugnato la sentenza con sette motivi: 1) violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla successione nel diritto controverso, sostenendo che la mancata notifica della cessione al debitore ceduto non escludeva la propria legittimazione a intervenire e a far valere il credito; 2) omesso esame dell'inserimento dell'area nel Programma Urbano Parcheggi di Roma, che sarebbe stato decisivo per la qualificazione edificatoria del suolo; 3) violazione della norma che attribuiva al programma efficacia di variante urbanistica; 4) violazione delle norme sulle fasce di rispetto stradali, perché la sentenza avrebbe escluso ogni utilizzazione intermedia dei terreni; 5) violazione della disciplina sulle distanze e sulla collocazione dei terreni fuori dai centri abitati; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente e carente istruttoria nella stima del valore venale, nonostante le sollecitazioni a un approfondimento tecnico; 7) violazione della norma sulle aree gravate da vincoli conformativi, per avere escluso la possibilità di edificazione e la sussistenza di volumetria sfruttabile sull'area residua. Il ricorso è stato accolto nei primi tre motivi; gli altri sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la cessione del credito produce effetti tra cedente e cessionario per il solo consenso e che la mancata notificazione al debitore ceduto rileva solo per l'efficacia liberatoria del pagamento e per il conflitto tra cessionari, non per la legittimazione del cessionario a intervenire nel giudizio. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che il Programma Urbano Parcheggi approvato ai sensi della L. n. 122 del 1989, costituendo variante urbanistica, doveva essere considerato ai fini della valutazione della edificabilità legale e effettiva dell'area ablata. In conseguenza dell'accoglimento di tali censure, i motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, ma la sentenza produce effetti anche nei confronti del successore, che può intervenire o essere chiamato nel giudizio e diviene parte a tutti gli effetti.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione della cessione al debitore ceduto non è requisito del perfezionamento della cessione, ma serve a evitare il pagamento liberatorio al cedente e a risolvere eventuali conflitti tra più cessionari; non incide sulla legittimazione del cessionario a far valere il credito.

  • art. 6, sesto comma, L. 24 marzo 1989, n. 122

    Il programma urbano dei parcheggi approvato dal comune, se in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi e l'atto di approvazione vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

  • art. 16 cod. strada

    Richiamato dalle parti per la disciplina delle fasce di rispetto stradali e delle utilizzazioni consentite; la Corte non fonda su tale norma la decisione finale, perché l'accoglimento deriva dalla rilevanza urbanistica del programma parcheggi.

  • art. 32 T.U. espr.

    Richiamato in relazione alla determinazione dell'indennità e alla qualificazione del suolo espropriato, ma resta assorbito dall'accoglimento dei motivi sul valore urbanistico del P.U.P.

  • art. 37 T.U. espr.

    Richiamato in tema di criterio estimativo dell'indennità di espropriazione per aree edificabili o agricole; la sua applicazione concreta resta assorbita dalla necessità di rivalutare la natura edificatoria dell'area.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'adeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio e della motivazione sulla stima; il motivo è stato poi assorbito.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri e al metodo della consulenza tecnica; il motivo relativo è stato assorbito.

  • art. 33 T.U. espr.

    Richiamato per sostenere che il vincolo conformativo non escluderebbe la volumetria sfruttabile sull'area residua; la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La cessione del credito, una volta perfezionata con il consenso tra cedente e cessionario, attribuisce al cessionario la titolarità del credito e la legittimazione a farlo valere in giudizio; la mancata notificazione al debitore ceduto non incide sulla titolarità sostanziale del credito, ma solo sull'opponibilità ai fini liberatori e nei rapporti tra più cessionari.
  • La notificazione prevista per l'opponibilità della cessione al debitore ceduto ha funzione sostanziale e può essere realizzata con qualsiasi atto idoneo a renderlo consapevole del mutamento del creditore, non necessariamente con una notificazione in senso processuale.
  • Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la qualificazione urbanistica del fondo deve essere compiuta tenendo conto anche di strumenti di programmazione urbanistica che, per previsione di legge, abbiano efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  • Quando un'area ablata è inserita in un programma urbanistico che incide sulla zonizzazione e sulla destinazione del territorio, tale inserimento può determinare una nuova conformazione dell'assetto urbanistico rilevante per stabilire le possibilità legali ed effettive di edificazione e, quindi, il valore indennitario.
  • Se l'accoglimento di uno o più motivi di ricorso impone la cassazione con rinvio per una nuova valutazione su questioni pregiudiziali o decisive, le ulteriori censure che dipendono logicamente da tali questioni restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoConformità urbanistica e catastaleEspropriazione forzata
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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