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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14637/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato nella vendita di un immobile, recuperando a tassazione il maggior imponibile. La società contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi della notificazione e soprattutto l’illegittimità della sottoscrizione dell’avviso da parte di un soggetto diverso dal direttore dell’ufficio, in assenza di delega prodotta in giudizio. In Cassazione sono stati proposti sette motivi: il primo sulla nullità/inesistenza della notificazione a mezzo posta priva di indicazione del notificatore; il secondo sulla mancanza di prova della delega di firma del sottoscrittore dell’avviso; i restanti motivi riguardavano il merito dell’accertamento, la pretesa fondatezza del maggior imponibile, l’omessa produzione degli atti richiamati, la mancata valutazione delle prove sul prezzo di vendita e il mancato scorporo dell’IVA dal maggior valore accertato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la notificazione diretta a mezzo del servizio postale degli atti impositivi è consentita e che eventuali irregolarità non integrano inesistenza, ma al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, essendo l’atto stato tempestivamente impugnato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, grava sull’Amministrazione l’onere di produrre la delega di firma; nel caso concreto la delega era stata solo indicata ma non prodotta. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti impositivi; la Corte ha escluso che la notificazione a mezzo posta dell'avviso, pur con irregolarità formali, fosse inesistente.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per la notificazione degli atti IVA; la Corte ha confermato la possibilità di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • artt. 148 e 149 cod. proc. civ.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno del vizio di notificazione; la Corte ha ritenuto che le eventuali irregolarità integrassero al più nullità sanabile.

  • art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

    applicato per ritenere sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente ha impugnato tempestivamente l'atto difendendosi nel merito.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto necessaria la produzione della delega di firma quando la sottoscrizione non provenga dal dirigente.

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha applicato il principio di vicinanza della prova, ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione della delega.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove; il motivo fondato è stato comunque deciso sul difetto di prova della delega.

  • art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato tra le censure sul merito dell'accertamento; i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamati in relazione allo scorporo dell'IVA dal maggior valore accertato; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve produrre in giudizio la delega di firma, anche in appello, perché su di essa grava l'onere della prova del corretto esercizio del potere.
  • La mancata produzione della delega di firma, a fronte di specifica contestazione, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento sottoscritto da soggetto diverso dal dirigente.
  • La notificazione diretta a mezzo del servizio postale degli atti impositivi è consentita; eventuali irregolarità formali non integrano inesistenza della notificazione ma, al più, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia tempestivamente impugnato l'atto.
  • Se il vizio decisivo riguarda un profilo preliminare e assorbente, gli ulteriori motivi relativi al merito dell'accertamento restano assorbiti.
  • Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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