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Ordinanza

Ordinanza n. 10007/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, comunicato a mezzo PEC in data 13 gennaio 2026, con cui -OMISSIS-ha parzialmente respinto le istanze di accesso formulate dalla ricorrente in data 12 dicembre 2025, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente le seguenti posizioni MCC: -OMISSIS- - -OMISSIS-- -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202602047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego parziale, comunicato via PEC il 13 gennaio 2026, con cui l’amministrazione aveva parzialmente respinto le istanze di accesso presentate il 12 dicembre 2025 in relazione a plurime posizioni del Fondo di Garanzia per le PMI. Il TAR ha rilevato d’ufficio un vizio nella notificazione del ricorso: l’atto era stato notificato all’indirizzo PEC risultante dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), sebbene l’amministrazione avesse comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia sull’accesso. Ha ritenuto invalida la notificazione effettuata all’indirizzo PEC dell’IPA, poiché l’amministrazione destinataria aveva previamente comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Ha quindi disposto d’ufficio, ai sensi dell’art. 44 c.p.a. e in conformità ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione del ricorso, unitamente all’ordinanza, presso il domicilio digitale risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Alla ricorrente è stato assegnato il termine di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento per adempiere. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

Norme richiamate

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012

    la notifica all’indice IPA può ritenersi “validamente effettuata” soltanto nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione destinataria non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nell’elenco previsto dall’art. 16, comma 12, del medesimo decreto-legge

    L’indirizzo PEC risultante dall’IPA è utilizzabile per la notificazione alla pubblica amministrazione solo quando questa non abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    Prevede il Registro delle Pubbliche Amministrazioni nel quale l’amministrazione aveva comunicato il proprio domicilio digitale, da utilizzare per la notificazione.

  • art. 44 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione invalida del ricorso.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    Individua l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, il cui indirizzo PEC, nel caso concreto, non era validamente utilizzabile per la notificazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    È richiamata a fondamento della rinnovazione d’ufficio della notificazione invalida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso a una pubblica amministrazione presso l’indirizzo PEC risultante dall’IPA è valida soltanto se l’amministrazione non abbia comunicato un diverso domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.
  • Quando la notificazione del ricorso è effettuata presso l’IPA nonostante l’esistenza di un domicilio digitale comunicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, la notificazione è invalida e il giudice amministrativo deve disporne d’ufficio la rinnovazione ai sensi dell’art. 44 c.p.a., assegnando alla parte un termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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