Sentenza n. 208/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 335/2025 pubblicata in data 16.06.2025 dal Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione scolastica, della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 335/2025, regolarmente notificata e divenuta definitiva. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, era decorso prima della proposizione del ricorso. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha dedotto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura da parte del creditore per provvedere agli adempimenti necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata azionata in sede amministrativa.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 93 c.p.c. quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce somme di denaro e la costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di specifiche contestazioni sulla spettanza o azionabilità della pretesa, giustificano l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e la dichiarazione dell'obbligo di integrale adempimento, salvo quanto già pagato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio delle funzioni commissariali all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- L'ulteriore inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
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