Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19590/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un automobilista aveva citato dinanzi al Giudice di pace di Napoli la compagnia assicuratrice e la proprietaria/conducente di un altro veicolo per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in un incidente stradale multiplo. Nel medesimo sinistro pendeva anche un altro giudizio promosso da un diverso danneggiato dinanzi al Giudice di pace di Marano. La convenuta assicuratrice aveva chiesto la riunione dei procedimenti per connessione. Il giudice di pace, tuttavia, ha dichiarato la litispendenza tra i due procedimenti e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, invitando le parti a riassumere davanti al diverso giudice. Il soccombente ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo: 1) nullità dell'ordinanza per omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe deciso sulla litispendenza e sulla riunione ex art. 39 c.p.c. senza attenersi alla richiesta di riunione ex art. 40 c.p.c.; 2) falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c. per avere erroneamente ravvisato una litispendenza tra i due giudizi e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice di pace, pur qualificato come declaratoria di litispendenza, fosse una decisione inerente, sia pure lato sensu, alla competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.; di conseguenza non era esperibile il regolamento necessario di competenza, ma l'impugnazione tramite appello ai sensi dell'art. 339, comma 2, c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato per la litispendenza; il giudice di pace lo ha applicato per dichiarare la pendenza di due cause tra uffici giudiziari diversi, ma la Corte non entra nel merito dell'errore prospettato dal ricorrente perché reputa inammissibile il mezzo di impugnazione.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la questione riguardasse la riunione dei procedimenti per connessione, non la litispendenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come norma violata per omessa pronuncia e decisione extra petita rispetto alla richiesta di riunione.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte non esamina nel merito le censure perché il rimedio è ritenuto erroneo.

  • art. 42 c.p.c.

    La Corte qualifica la decisione impugnata come provvedimento inerente, lato sensu, alla competenza, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione corretto.

  • art. 46 c.p.c.

    È la norma sulla base della quale la Corte afferma l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto contro la decisione del giudice di pace.

  • art. 339, comma 2, c.p.c.

    Indicato come mezzo di impugnazione corretto contro la decisione del giudice di pace, ossia l'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il regolamento necessario di competenza non è esperibile contro un provvedimento del giudice di pace che, pur inquadrato come declaratoria di litispendenza, sia sostanzialmente una decisione inerente alla competenza: in tale ipotesi il mezzo corretto è l'appello.
  • Ai fini della scelta del mezzo di impugnazione rileva la sostanza del provvedimento e non la sola qualificazione adottata dal giudice di merito.
  • Quando la parte impugna con regolamento di competenza un provvedimento che va invece devoluto all'appello, il ricorso è inammissibile senza esame delle censure di merito.
  • La declaratoria di litispendenza resa dal giudice di pace può essere trattata, ai fini processuali, come provvedimento comunque riconducibile alla materia della competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.