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Sentenza

Sentenza n. 4528/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35383, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 7.10.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202216549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con gli atti connessi di conteggio, compensazione e riassegnazione dei quantitativi di latte

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 5 ottobre 2022, notificata il 7 ottobre 2022, avente a oggetto l'esecuzione di sentenze dell'autorità giudiziaria mediante ricalcolo del prelievo supplementare per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, nonché gli atti presupposti e connessi relativi al conteggio dei quantitativi di latte, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, con memoria del 17 dicembre 2025, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta inefficacia ex lege dell'atto impugnato, richiamando l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103. Secondo la parte, tale disposizione ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha preso atto che la norma sopravvenuta ha disposto l'inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, categoria nella quale rientrava l'atto impugnato, notificato il 7 ottobre 2022. L'atto avrebbe dovuto essere sostituito da una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta; di conseguenza, non residuava un interesse attuale alla decisione di annullamento dell'atto originario. La declaratoria è stata pronunciata in ossequio al principio dispositivo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione e ne impone la sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione di annullamento dell'atto originario.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione allo svolgimento del giudizio; il testo non esplicita uno specifico profilo interpretativo della disposizione.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta priva ex lege di effetto il provvedimento amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata dal giudice amministrativo quando, alla luce di una disciplina sopravvenuta, l'atto impugnato non è più idoneo a produrre effetti giuridici e la parte interessata chiede tale definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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