Cassazione Penale, Sentenza n. 8784/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi censuravano la confisca disposta in sede di prevenzione patrimoniale. Natalia Mayorova deduceva vizio di motivazione e allegava la lecita provenienza di alcune somme (redditi da lavoro, gestione di attività commerciale, canoni dall'immobile in Russia, vincite da scommesse) nonché la sproporzione non dimostrata fra beni confiscati e mezzi leciti posseduti. Teuta Cobanj (già Xhunga) deduceva: (1) mancanza del requisito della disponibilità in capo al proposto e inattendibilità della presunzione di interposizione; (2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 in relazione alla buona fede del terzo (titolarità anteriore all'insorgere della misura e mancanza di prove di mala fede); (3) violazione dell'art. 42 Cost. per la confisca dell'intero bene cointestato anziché limitarsi alla quota del proposto, richiamando anche una sentenza civile passata in giudicato che le aveva attribuito la piena disponibilità degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i due ricorsi in modo distinto. Per Cobanj: il decreto impugnato presenta una carenza motivazionale apparente rispetto alla confisca degli immobili cointestati; la motivazione di merito non chiarisce adeguatamente la presunta interposizione, trascura che l'acquisto è anteriore (30/01/2007) alla prosecuzione di rapporti contestati e non spiega perché non limitare la confisca alla sola quota del proposto; inoltre era prodotta sentenza civile esecutiva che assegnava i beni alla ricorrente. Ne consegue l'annullamento della confisca nei suoi confronti e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Per Mayorova: il ricorso è dichiarato inammissibile perché le allegazioni difensive (redditi, gestione di attività, vincite, proprietà estera) sono generiche e non autosufficienti a provare la lecita provenienza dei beni; essendo coniuge del proposto operano presunzioni di interposizione e la Corte d'appello ha dato motivazione conforme ai criteri consentiti in materia di misure di prevenzione. Conseguentemente il ricorso di Mayorova è dichiarato inammissibile; le sono condannate le spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende (equo importo stimato in euro tremila).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 24)
Disciplina la confisca per sproporzione in materia di misure di prevenzione patrimoniali; è stata applicata per giustificare la confisca di immobili, conti e altri beni ritenuti riconducibili al proposto in ragione della sproporzione rispetto ai redditi leciti dichiarati
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 26, comma 2)
Prevede presunzioni di interposizione fittizia; la Corte ha richiamato che tali presunzioni non operano quando l'acquisto è anteriore agli elementi che giustificano la misura preventiva e richiedono adeguata motivazione per essere applicate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52)
Regola la posizione del terzo e la sua buona fede: il terzo deve provare la legittima provenienza dei beni; la Corte ha ritenuto che, nel caso della Cobanj, la valutazione della buona fede andava meglio motivata, mentre nel caso della Mayorova la presunzione avversa (in quanto coniuge) è stata ritenuta adeguatamente contrastata dagli elementi prodotti
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 42)
Invocato in relazione alla tutela della proprietà privata; la questione è stata esaminata in termini di proporzionalità della misura (la corte ha ritenuto, per Cobanj, che non fosse adeguatamente motivata la compressione dell'intero compendio cointestato)
legge n. 1423 del 1956 (art. 4, comma 11)
Richiamata in relazione ai limiti giuridici del sindacato di motivazione in sede di cassazione sui provvedimenti di prevenzione: la Corte ricorda che il controllo è ristretto alla mancanza assoluta di motivazione (assenza) e alla violazione di legge
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 10, comma 3)
Richiamata insieme alla normativa sulla sindacabilità delle motivazioni nelle misure di prevenzione; conferma che in cassazione si sindaca prevalentemente l'astratta mancanza di motivazione o la violazione di norme, non la mera valutazione di fatto
Massime di principio
- Il sindacato di Cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti di prevenzione è limitato: non si entra nel merito della valutazione economica se non in presenza di un reale difetto o assenza di motivazione (motivazione apparente).
- Per i terzi titolari di beni cointestati con persone sottoposte a misure di prevenzione la buona fede e la legittima provenienza dei mezzi devono essere dimostrate con elementi concreti e documentali; mere allegazioni generiche o non autosufficienti non sono sufficienti a impedire la confisca.
- La titolarità anteriore all'insorgere della misura e le sentenze civili preesistenti che attribuiscono la disponibilità esclusiva di un bene sono elementi rilevanti e, se non adeguatamente motivata la loro esclusione, possono determinare l'annullamento della confisca in capo al terzo.
- La confisca non dovrebbe eccedere la quota effettiva riconducibile al proposto: se la decisione non spiega perché incidere sull'intero bene cointestato anziché limitarsi alla quota del presunto intestatario, la motivazione può essere viziata.
- Per il coniuge o i familiari conviventi opera una presunzione di comunanza di interessi e risorse che richiede al terzo uno standard probatorio più rigoroso per dimostrare la separata e lecita provenienza dei beni.
- Il tempo dell'acquisto rispetto all'emersione dell'attività illecita o all'avvio della misura è cruciale: acquisizioni anteriori e documentate riducono la possibilità di applicare presunzioni di interposizione senza adeguata motivazione.
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