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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23267/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo all’allacciamento, attivazione e somministrazione della fornitura di energia elettrica per un impianto di distribuzione di carburanti. La società cliente aveva agito per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti dalla fornitrice, anche con astreinte ex art. 614-bis c.p.c., e il risarcimento dei danni, deducendo ritardi e inadempimenti nella gestione della pratica di connessione. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna della fornitrice al risarcimento equitativo; in appello, invece, la decisione era stata riformata e le domande erano state rigettate, ritenendosi che non vi fosse un inadempimento imputabile né alla fornitrice né alla distributrice. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con sei motivi: ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere considerato documenti che, a suo dire, contenevano ammissioni confessorie dell’inadempimento; ha dedotto la violazione dell’art. 345 c.p.c. sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato un’eccezione nuova sulla mancata ricezione del fax del 7/6/2012; ha reiterato censure ex art. 115 e 360 n. 5 c.p.c. sulla comunicazione dei lavori ultimati il 6/6/2012, sulla ritardata attivazione da parte della distributrice e sulla supposta prova di fatti ritenuti dalla Corte sforniti di prova; infine ha lamentato omessa pronuncia sull’appello incidentale condizionato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché volti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, perché carenti di specifica esposizione dei fatti processuali, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nell’omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. È stato inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia, poiché l’appello incidentale condizionato era stato assorbito dall’integrale accoglimento degli appelli principali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cliente. Ha quindi confermato, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la riforma integrale della decisione di primo grado disposta dalla Corte d’appello, che aveva rigettato tutte le domande della parte attrice. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato come base della richiesta di misura coercitiva per ogni giorno di ritardo nell’adempimento

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando abbia semplicemente valutato le prove con diverso peso

  • art. 116 c.p.c.

    la diversa valutazione del materiale probatorio attiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 2735 c.c.

    la ricorrente avrebbe dovuto dedurre specificamente la violazione della norma per valorizzare il preteso valore confessorio dei documenti

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non è consentita l’introduzione di nuove eccezioni in senso proprio; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che vi fosse una vera eccezione nuova

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla Corte di merito per escludere l’imputabilità di un inadempimento in capo ai soggetti convenuti, alla luce della sequenza fattuale accertata

  • art. 1715 c.c.

    richiamato dalla Corte di merito per affermare che il mandatario, in mancanza di patto contrario, non risponde dell’inadempimento dei terzi con cui ha contrattato salvo che l’insolvenza fosse nota

  • art. 112 c.p.c.

    dedotta in ricorso per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché l’appello incidentale era assorbito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per le censure di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende la mancata considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 366 c.p.c.

    richiede l’esposizione specifica e completa dei fatti e dei documenti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di deposito e specificazione per il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel testo quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando abbia attribuito diverso peso alle prove ritualmente acquisite.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata analitica considerazione di tutti gli elementi istruttori o documentali.
  • Perché sia ammissibile un motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente deve indicare specificamente i documenti e i fatti processuali rilevanti, riportandone il contenuto essenziale e spiegando in che modo sarebbero stati decisivi.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando la questione dedotta risulti assorbita dall’accoglimento integrale della domanda o dell’impugnazione contraria, non essendovi più spazio per l’esame del motivo assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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