Sentenza n. 505/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 452/2024 con cui è stata annullata la nota della Regione Abruzzo del 29 aprile 2019, prot. n. RA/0126967/19/DPF009, avente ad oggetto “Società I.N.I. S.p.A. - Riscontro istanza di accreditamento del 28/11/2018 (ns. prot. RA/0333934/18 del 29/11/2018. Improcedibilità” e, così facendo, ordinare di riprovvedere sull’istanza presentata dalla società INI SpA in data 28 novembre 2018; e, comunque, adottare ogni opportuna misura attuativa volta ad assicurare l’ottemperanza del suddetto pronunciamento di questo Tribunale n. 452/2024, considerando inefficaci gli atti emessi in sua violazione e/o elusione, ancorché non conosciuti, nominando all’uopo un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra nei confronti della Regione Abruzzo; fissare una somma di denaro a titolo di astreintes ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione della pronuncia ottemperanda posta in essere dall’Amministrazione resistente; annullare la nota prot. n. 0482318/24 assunta dalla Regione Abruzzo l’11 dicembre 2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto: “Istanza di accreditamento del 28.11.2018. Sentenza TAR Abruzzo L’Aquila n. 425/2024 pubblicata il 07.11.2024 - Accoglimento parziale Ricorso n. 452/2019 R.G., proposto da Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA - Comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - Preavviso di diniego”, e, per l’effetto, ordinare alla Regione Abruzzo, all’esito delle osservazioni presentate dalla ricorrente il 21 dicembre 2024, di adottare il provvedimento definitivo in ordine all’istanza di accreditamento presentata dalla Casa di Cura INI Canistro in data 28 novembre 2018; dichiarare l’illegittimità, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, del silenzio-inadempimento come in narrativa serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all’istanza presentata in data 28.11.2018 dalla ricorrente; per l'effetto, ordinare alla Regione Abruzzo di assumere il provvedimento finale richiesto dall’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007, in conformità a quanto statuito dal TAR L’Aquila con la sentenza n. 452/2024; disporre, anche in questo caso, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa Amministrazione ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Istituto Neurotraumatologico Italia SpA il 7 luglio 2025: per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità: - della deliberazione di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 17 aprile 2025, recante il n. 236, avente ad oggetto “TAR Abruzzo L’Aquila sentenza n. 425/2024 - Contenzioso Abruzzo istanza accreditamento posti letto - disposizione”, comunicata alla ricorrente in data 23 aprile 2025; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DGR Abruzzo n. 236 del 17 aprile 2025, recante il diniego dell'istanza di accreditamento, nonché il precedente preavviso di diniego e il silenzio serbato sull'istanza
Esito
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 452/2024, che aveva annullato la nota regionale del 29 aprile 2019 con cui l'istanza di accreditamento era stata dichiarata improcedibile per assenza del bando regionale. La sentenza aveva imposto alla Regione di rinnovare la valutazione dell'istanza indicando specificamente il numero dei posti letto costituenti il fabbisogno regionale e, se del caso, quelli astrattamente disponibili ma assegnati alla rete pubblica, senza però imporre la pubblicazione del bando, ritenuta rimessa alla discrezionalità tecnica regionale. La ricorrente ha dedotto che il preavviso di diniego dell'11 dicembre 2024, seguito alle proprie osservazioni, non fosse stato seguito tempestivamente da un provvedimento definitivo e che la successiva DGR n. 236/2025 eludesse il giudicato, poiché le tabelle richiamate dalla Regione avrebbero rappresentato soltanto una fotografia dell'offerta pubblica e privata, non l'effettivo fabbisogno. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto, oltre all'elusione del giudicato, violazione del decreto commissariale n. 79/2016, del d.m. n. 70/2015, della l.r. Abruzzo n. 60/2023, dell'art. 6 della l.r. n. 32/2007 e dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, nonché carenza o erroneità dell'istruttoria e della motivazione, contraddittorietà, illogicità ed errori nei presupposti, contestando l'applicabilità della disciplina del 2023 all'istanza del 2018 e la valutazione della disponibilità di posti letto.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la Regione, con la DGR n. 236 del 17 aprile 2025, ha comunque adottato un provvedimento espresso sull'istanza di accreditamento; l'interesse della ricorrente si è quindi concentrato sull'impugnazione di tale nuovo diniego. Quanto ai motivi aggiunti nella parte relativa all'ottemperanza, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il giudicato della sentenza n. 452/2024 imponesse soltanto una nuova decisione adeguatamente motivata con indicazione del fabbisogno numerico dei posti letto, senza predeterminare l'esito del procedimento né imporre la pubblicazione del bando. La DGR n. 236/2025 ha richiamato le tabelle del Documento tecnico approvato con la l.r. Abruzzo n. 60/2023, relative ai posti letto pubblici e privati nel territorio della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, e ha così fornito i dati numerici richiesti dal giudicato. Il nuovo diniego è stato pertanto qualificato come esito di una rinnovata valutazione e di una nuova istruttoria, non elusivo né violativo del giudicato, ferma la sua autonoma sindacabilità nel rito ordinario. Il TAR ha quindi disposto la conversione del rito dell'ottemperanza in rito ordinario per l'esame delle ulteriori censure dei motivi aggiunti, a partire dal punto 1.7, riguardanti la legittimità sostanziale del diniego e non l'esecuzione della sentenza. La causa è stata rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica; le spese sono state riservate alla decisione conclusiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Individua l'ambito dell'obbligo di conformarsi al giudicato; nel caso concreto il giudicato imponeva la rinnovazione della valutazione con specifica indicazione dei numeri del fabbisogno, senza predeterminare l'esito dell'accreditamento.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e le misure attuative; il giudice ha escluso l'elusione del giudicato e ha respinto la domanda di ottemperanza relativa alla DGR n. 236/2025.
art. 117 c.p.a.
Richiamato per la domanda contro il silenzio-inadempimento e per l'eventuale nomina del commissario ad acta; la domanda introduttiva è stata dichiarata improcedibile dopo l'adozione del provvedimento espresso.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto adottato dalla Regione prima del provvedimento definitivo; le relative censure sostanziali restano da esaminare nel rito ordinario.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento; la successiva adozione della DGR n. 236/2025 ha fatto venir meno l'interesse all'azione contro il silenzio.
art. 6 l.r. Abruzzo n. 32/2007
Disciplina il procedimento di accreditamento regionale; la sentenza precedente non aveva imposto la pubblicazione del bando, ritenendo discrezionale la valutazione regionale sulla necessità di procedere a una nuova ricognizione del fabbisogno.
l.r. Abruzzo n. 60/2023
La Regione ha utilizzato il Documento tecnico approvato dalla legge regionale per individuare e motivare numericamente il fabbisogno di posti letto; il TAR ha ritenuto tale richiamo idoneo ad adempiere al dictum conformativo.
d.m. 2 aprile 2015, n. 70
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi aggiunti relativi alla legittimità sostanziale del nuovo diniego, la cui valutazione è stata rinviata al rito ordinario.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
Richiamato tra i parametri normativi dell'accreditamento sanitario; la relativa applicazione sostanziale non è stata decisa nella fase di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un diniego per motivazione tautologica e impone la specifica indicazione dei dati del fabbisogno, l'amministrazione adempie al giudicato se rinnova la valutazione e motiva mediante il richiamo puntuale a dati e tabelle ufficiali idonei a rappresentare il fabbisogno numerico, anche se il nuovo esito è nuovamente negativo.
- Il giudicato amministrativo che annulla un provvedimento per difetto di motivazione non impone necessariamente un determinato esito sostanziale del procedimento, ma vincola l'amministrazione alla riedizione del potere entro i limiti conformativi espressamente individuati dalla sentenza.
- L'adozione, nelle more del giudizio di ottemperanza, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione originariamente diretta contro l'inerzia o la mancata esecuzione, trasferendo l'interesse del ricorrente sull'impugnazione del nuovo atto.
- Le censure rivolte contro la legittimità sostanziale del nuovo provvedimento, che non riguardano la conformità dello stesso al giudicato, devono essere esaminate nel rito ordinario dopo la conversione del giudizio di ottemperanza.
- La nuova decisione amministrativa adottata dopo l'annullamento giurisdizionale costituisce esercizio rinnovato del potere e non è elusiva del giudicato quando tiene conto del dictum conformativo e soddisfa gli obblighi motivazionali specificamente imposti, ferma la sua autonoma impugnabilità per ulteriori vizi di legittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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