Circolare numero 215 del 13-12-1999
-PARTE "A":REGIME CONTRIBUTIVO DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA DIPORTO E DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO-PARTE "B": PRIVILEGI E TUTELE DELLE CONTRIBUZIONI AFFERENTI GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI - PROCEDURE CONCORSUALI ATTUALE NORMATIVA SULLA DISMISSIONE DI BANDIERA -PARTE "C": STRUMENTI DI CONOSCENZA E COLLABORAZIONE (N.B. Il SOMARIO si specifica sotto l'Allegato n.4 in un INDICE dei Paragrafi delle singole PARTI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando gli equipaggi di navi e imbarcazioni da diporto sono soggetti al regime AGO-IVS ex legge n. 413/1984, distinguendo tra navi da diporto e imbarcazioni da diporto e precisando chi è effettivamente assoggettato all’obbligo contributivo. Illustra poi le tutele del credito contributivo INPS, i privilegi sulla nave, la responsabilità solidale di armatore e proprietario, gli effetti delle procedure concorsuali e le regole sulla dismissione di bandiera, con focus sulle modifiche del Codice della navigazione. Infine indica gli strumenti operativi da utilizzare nelle Sedi INPS, come il fascicolo nave, la verifica della regolarità dei versamenti e l’acquisizione sistematica di testi normativi e circolari di riferimento.
Regime contributivo e tutele previdenziali degli equipaggi delle navi e imbarcazioni da diporto, con profili di privilegio, procedure concorsuali e dismissione di bandiera
Regime contributivo degli equipaggi delle navi da diporto e delle imbarcazioni da diporto
La circolare disciplina il quadro previdenziale applicabile agli equipaggi delle unità da diporto, ricostruendo il perimetro della legge 26 luglio 1984, n. 413, in materia di riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. Lo scopo è chiarire quali unità, quali soggetti e quali situazioni operative comportino l’iscrizione al regime AGO-IVS e quali tutele siano previste per il credito contributivo dell’INPS.
Ambito di applicazione e definizioni delle unità da diporto
Ai fini dell’applicazione della legge n. 413/1984, la circolare richiama le definizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituite dalla legge 8 agosto 1994, n. 188.
- Nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto, con lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.
- Imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto con lunghezza fuori tutto superiore a 7,50 metri se a motore o a 10 metri se a vela, anche con motore ausiliario.
Le unità sono iscritte rispettivamente nei Registri delle Navi da Diporto (R.N.D.) e nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.). Per le navi da diporto rileva, ai fini previdenziali, la sola iscrizione nel R.N.D.; per le imbarcazioni da diporto, invece, oltre all’iscrizione, occorre anche la presenza di una stazza lorda superiore a 10 tonnellate oppure, in alternativa, di una potenza massima dell’apparato motore superiore a 35 cavalli-vapore.
La circolare precisa anche le modalità di individuazione dell’unità: sigla dell’ufficio di iscrizione, numero progressivo e suffisso "D" per l’imbarcazione da diporto o "ND" per la nave da diporto, con eventuale nome aggiuntivo scelto dal proprietario, purché non coincidente con altro già registrato nello stesso ambito.
Soggetti soggetti all’obbligo previdenziale
L’obbligo contributivo riguarda soltanto le persone componenti l’equipaggio delle navi e imbarcazioni da diporto aventi le caratteristiche richieste dalla legge, munite di carte di bordo e imbarcate con contratto di arruolamento.
La circolare esclude dall’obbligo i soggetti imbarcati senza contratto di arruolamento, anche quando partecipino alla navigazione per diporto con patente nautica. La tutela previdenziale della legge n. 413/1984 si applica al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, poiché per tale personale la navigazione è considerata, ai fini previdenziali, attività professionale. Per il personale non iscritto nelle matricole della gente di mare, o iscritto nelle matricole della navigazione interna, trova invece applicazione l’AGO-IVS dei lavoratori dipendenti comuni.
La circolare sottolinea inoltre che la nozione di diportista non va confusa con quella del marittimo professionalmente impiegato nel noleggio della nave o dell’imbarcazione da diporto. In questo secondo caso, trattandosi di attività professionale, non opera l’esclusione contributiva prevista per il mero diporto.
Elenco dell’equipaggio, servizi di bordo e noleggio
Le navi e imbarcazioni da diporto sono abilitate alla navigazione tramite apposita licenza, accompagnata dall’Elenco dell’equipaggio. In linea di principio, sull’elenco devono risultare solo gli imbarchi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna.
Tuttavia, la circolare segnala che spesso vi compaiono anche i diportisti, cioè soggetti presenti a bordo per fini hobbistici. Tale presenza non deve essere confusa con quella del personale marittimo impiegato nel settore del noleggio.
Per le imbarcazioni da diporto, i servizi di bordo possono essere svolti anche da passeggeri, purché abbiano compiuto 16 anni per i servizi di coperta, camera e cucina, e 18 anni per i servizi di macchina, anche se non cittadini italiani. Per le navi da diporto, invece, i servizi di bordo devono essere svolti da personale iscritto nelle matricole, mentre i servizi complementari possono essere resi anche da passeggeri di almeno 16 anni.
Il testo dedica poi una parte specifica al noleggio, distinguendolo dalla locazione:
- con la locazione la detenzione passa al conduttore, che assume la posizione di armatore e quindi di datore di lavoro;
- con il noleggio l’armatore resta titolare dell’obbligo contributivo per l’equipaggio e, se imbarcato come marittimo, resta soggetto anche per la propria posizione contributiva.
Per le imbarcazioni da diporto, l’assoggettamento del marittimo armatore al regime di cui all’art. 12 della legge n. 413/1984 opera solo se l’unità possiede le caratteristiche di cui all’art. 5, lettera d), della medesima legge.
Retribuzione imponibile e contratto collettivo
La retribuzione imponibile per il calcolo delle contribuzioni dovute ai sensi della legge n. 413/1984 è determinata secondo l’art. 13, comma 1, con rinvio all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Nel settore del diporto si applica il CCNL relativo ai marittimi imbarcati su navi fino a 151 tonnellate di stazza lorda adibite a qualunque tipo di traffico, compreso il diporto, senza limiti di tonnellaggio. La circolare richiama la genesi e i successivi rinnovi del contratto, osservando che il testo contrattuale lo rende espressamente applicabile al diporto senza limiti di tonnellaggio.
Imbarcazioni da diporto fuori dal regime della legge n. 413/1984
Quando l’imbarcazione da diporto non possiede i requisiti richiesti dall’art. 5, lettera d), della legge n. 413/1984, i marittimi imbarcati restano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti comuni.
Nonostante ciò, il contratto collettivo richiamato continua a operare anche per tali imbarcazioni, poiché non contiene limiti di tonnellaggio e si applica a tutto il comparto del diporto definito dalla legge n. 50/1971.
Disposizioni operative e codici contributivi
Per la gestione operativa delle posizioni contributive la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 56 del 22 marzo 1988. Per il personale soggetto alla legge n. 413/1984 e per quello non ricompreso in tale regime si richiamano distinti inquadramenti operativi già disciplinati in precedenza.
Dal 1° gennaio 2000 deve essere attribuito anche il codice contributivo "0P", con il significato di "posizione relativa a nave o imbarcazione da diporto".
Privilegi, responsabilità solidale e tutele del credito INPS
La circolare affronta in modo ampio la tutela dei crediti contributivi dell’INPS per gli equipaggi delle navi.
I crediti derivanti dal mancato pagamento dei contributi dovuti dall’armatore sono assistiti:
- dal privilegio generale sui mobili del datore di lavoro di cui all’art. 2753 c.c.;
- dal privilegio speciale sulla nave di cui all’art. 552, n. 3, cod. nav., che segue la nave in capo a qualunque possessore e si estende, ove dovuto, all’indennizzo assicurativo.
La legge n. 413/1984 prevede inoltre la responsabilità personale e solidale di armatore e proprietario verso l’Istituto per il versamento dei contributi afferenti gli equipaggi, anche in caso di naufragio o abbandono della nave. Tale responsabilità investe anche i rispettivi patrimoni.
In caso di alienazione volontaria, la responsabilità solidale riguarda i contributi maturati sino alla data di trascrizione dell’atto di trapasso di proprietà nei registri di iscrizione della nave.
La circolare precisa che il privilegio speciale ha natura reale, segue la nave anche presso il terzo proprietario e si estingue, di regola, dopo un anno dal momento in cui il credito è certo, liquido ed esigibile. La sospensione del termine non può superare i tre anni dal sorgere del credito. In caso di alienazione volontaria, il privilegio si estingue, inoltre, con il decorso di 60 giorni dalla trascrizione dell’atto, secondo la disciplina del codice della navigazione.
Procedure concorsuali, fallimento e adempimenti delle Sedi
La circolare riepiloga le principali procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, a cui si aggiunge l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Con specifico riguardo al fallimento dell’armatore o della ditta armatoriale, le Sedi devono:
- verificare le navi gestite dal fallito;
- determinare l’esatto debito contributivo, sia in base alle denunce periodiche DM-10/2 non versate, sia in base alle contribuzioni emerse dal riscontro dei documenti di bordo;
- estendere la verifica alle navi gestite in passato dal fallito;
- controllare anche la posizione di società incorporate o confluenti in caso di fusione;
- accelerare il riscontro dei documenti di bordo già pervenuti;
- chiedere agli Uffici marittimi il ritiro immediato dei documenti ancora in carico alle navi del fallito;
- coinvolgere l’Ufficio legale dell’INPS per l’insinuazione nello stato passivo.
La circolare raccomanda di inserire nelle attestazioni di credito una specifica riserva di riscontro per i documenti di bordo non ancora pervenuti, al fine di evitare corrispondenza inutile e rendere più agevole l’esame del fascicolo fallimentare. Per ciascun documento di bordo riscontrato è consigliata la conservazione delle copie o dei riferimenti utili nel fascicolo.
La pratica del fallimento deve essere strutturata in:
- un fascicolo generale degli atti della procedura;
- fascicoli delle singole navi;
- copie o riferimenti dei documenti di bordo riscontrati.
È inoltre raccomandato che l’Ufficio legale prenda immediato contatto con il Curatore per acquisire i dati delle navi e solleciti le Sedi competenti per territorio a determinare il credito contributivo e i relativi accessori, utilizzando il fascicolo nave.
Contatti con il Curatore e schema di comunicazione
La circolare propone una lettera-tipo al Curatore del fallimento, con cui la Sede informa dell’avvenuta attivazione dell’Ufficio legale per l’insinuazione al passivo e comunica l’esistenza di crediti contributivi relativi agli equipaggi delle navi gestite dalla ditta fallita.
Nel modello viene richiesto al Curatore di chiarire se la gestione della nave sia stata assunta dalla curatela oppure attribuita a un diverso armatore sulla base di eventuale locazione. In tale schema la circolare precisa che:
- se la gestione è assunta dalla curatela, i contributi maturati e maturandi dalla data della sentenza di fallimento sono a carico della curatela e, se vi è esercizio provvisorio autorizzato, vanno versati in prededuzione;
- se la gestione è affidata a diverso armatore in base a locazione, la curatela resta comunque solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 8 della legge n. 413/1984 per i contributi dovuti all’INPS per gli equipaggi imbarcati.
Dismissione di bandiera e protezione dei crediti
La parte dedicata alla dismissione di bandiera analizza le modifiche agli artt. 156 e 157 cod. nav. introdotte dalla legge n. 30/1998, anche alla luce del parere del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Per l’art. 156 cod. nav. la circolare distingue tre ipotesi:
- alienazione o cancellazione per iscrizione in un registro non comunitario;
- locazione a scafo nudo a stranieri con iscrizione temporanea in un registro estero;
- alienazione o cancellazione per iscrizione in un registro di altro Paese dell’Unione europea.
Solo nelle prime due ipotesi la procedura richiama la tutela dell’art. 15 della legge n. 413/1984, che subordina la dismissione di bandiera al preventivo accertamento dell’avvenuto pagamento dei crediti contributivi o alla costituzione di idonee garanzie. Nella terza ipotesi, invece, la cancellazione viene comunicata all’INPS solo dopo l’avvenuta dismissione di bandiera, insieme alla pubblicità negli uffici del porto e nel foglio annunci legali, con conseguente attenuazione della tutela previdenziale.
La circolare evidenzia che, in tale ultimo caso, i crediti dell’INPS non ancora assistiti da provvedimenti cautelari resi esecutivi rischiano di non poter più beneficiare pienamente del privilegio speciale, soprattutto se la nave esce dalle acque territoriali italiane. Viene anche segnalata la non operatività, in concreto, dell’art. 92 del regolamento CEE n. 1408/71 per il recupero dei contributi in un altro Stato membro, in mancanza delle necessarie modalità applicative.
Art. 157 cod. nav. e casi di aggiudicazione della nave
Con riferimento all’art. 157 cod. nav., la circolare chiarisce che la disciplina riguarda:
- l’aggiudicazione della nave italiana a un soggetto straniero non comunitario, a seguito di provvedimento dell’autorità pubblica italiana o straniera;
- l’acquisizione della nave per successione mortis causa da parte di soggetto straniero non comunitario;
- la perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea da parte del proprietario.
Nel primo caso l’Ufficio marittimo, informati i titolari di diritti reali o di garanzia e l’INPS, procede alla dismissione di bandiera senza applicazione dell’art. 15 della legge n. 413/1984. Negli altri casi l’Ufficio marittimo procede secondo le regole dell’art. 156 cod. nav.; se mancano le condizioni richieste, si promuove la vendita giudiziale della nave.
Imbarcazioni da diporto e disciplina della dismissione di bandiera
Per le navi da diporto si applicano le regole generali appena descritte. Per le imbarcazioni da diporto, la legge n. 193/1986 prevede che il proprietario che intende alienare o trasferire all’estero l’unità debba ottenere il preventivo nulla osta dell’ufficio di iscrizione, rilasciato previa verifica dell’assenza o estinzione dei diritti reali di garanzia. Solo dopo la vendita o il trasferimento l’imbarcazione viene cancellata dai registri nazionali.
La circolare osserva che la norma non richiama espressamente la tutela previdenziale di cui all’art. 15 della legge n. 413/1984, ma non la esclude neppure, pur nel coordinamento con il nuovo art. 156 cod. nav.
Fascicolo nave, vigilanza e collaborazione tra uffici
La circolare insiste sulla necessità di costituire sin dall’iscrizione il fascicolo nave, secondo le istruzioni già impartite in precedenti circolari. Tale fascicolo è lo strumento centrale per la gestione della posizione contributiva e per l’individuazione dell’ufficio INPS competente in caso di trasferimento dell’iscrizione della nave.
Le Sedi devono inoltre seguire con maggiore frequenza la regolarità dei versamenti contributivi delle aziende armatoriali, così da prevenire scoperti difficilmente recuperabili e poter attivare tempestivamente i rimedi della responsabilità solidale, del fermo della nave e del privilegio speciale. La circolare sottolinea l’esigenza di una stretta collaborazione tra uffici di riscossione, vigilanza e uffici legali, affinché il recupero crediti sia efficace.
Acquisizione di fonti normative e riferimenti di supporto
Per l’applicazione della legge n. 413/1984 è considerata indispensabile la consultazione costante del Codice della navigazione e delle leggi complementari. La circolare rinvia inoltre alla legenda delle circolari allegata e alla tabella degli Uffici marittimi, utile per individuare rapidamente gli uffici ricompresi nella circoscrizione di competenza di ciascuna Sede.
Sono anche riportati, in allegato, il sommario dei paragrafi e una lunga legenda di circolari precedenti, da utilizzare come base di orientamento per gli operatori. La tabella degli Uffici marittimi è indicata come soggetta ad aggiornamenti in conseguenza di soppressioni, istituzioni o variazioni degli uffici pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Punti principali
Ambito di applicazione del regime contributivo per le unità da diporto
Vengono definite le unità da diporto rilevanti ai fini della legge n. 413/1984: la nave da diporto è ogni costruzione a motore o vela, anche con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto, con lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; l’imbarcazione da diporto è ogni unità con lunghezza fuori tutto superiore a 7,50 metri se a motore o a 10 metri se a vela, anche con motore ausiliario. Le navi da diporto rilevano ai fini previdenziali per la sola iscrizione nei Registri delle Navi da Diporto, mentre per le imbarcazioni da diporto occorrono sia l’iscrizione nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto sia, in alternativa, stazza lorda superiore a 10 tonnellate oppure potenza del motore superiore a 35 cavalli-vapore.
Soggetti obbligati e esclusioni dall’obbligo previdenziale
L’obbligo contributivo riguarda solo le persone componenti l’equipaggio delle navi e imbarcazioni da diporto soggette alla legge n. 413/1984, munite di carte di bordo e imbarcate con contratto di arruolamento. Sono esclusi i soggetti imbarcati senza contratto di arruolamento per mero diporto, anche se a bordo svolgono attività con patente nautica. Per il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la navigazione è considerata professionale ai soli fini previdenziali; per il personale non iscritto nelle matricole della gente di mare o iscritto nelle matricole della navigazione interna, opera invece l’AGO-IVS dei lavoratori dipendenti comuni, salvo che non vi sia presenza a bordo di unità da diporto marittime nel senso precisato dalla circolare.
Elenco dell’equipaggio, natura degli imbarchi e attività di bordo
Le navi e le imbarcazioni da diporto sono abilitate alla navigazione mediante licenza accompagnata dall’Elenco dell’equipaggio, sul quale in via ordinaria devono risultare solo gli imbarchi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. È richiamata la distinzione tra diportisti, che navigano per hobby, e personale marittimo impiegato professionalmente nel noleggio di navi o imbarcazioni da diporto. Per le imbarcazioni da diporto, i servizi di bordo possono essere svolti anche da passeggeri non italiani con età minima di 16 anni per coperta, camera e cucina e di 18 anni per macchina; per le navi da diporto, i servizi di bordo spettano al personale iscritto nelle matricole, mentre i servizi complementari possono essere svolti anche da passeggeri di almeno 16 anni.
Retribuzione imponibile e contratto collettivo di riferimento
La retribuzione imponibile per le contribuzioni dovute ai sensi della legge n. 413/1984 è determinata secondo l’art. 13, comma 1, con rinvio all’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni. Per il settore del diporto trova applicazione il CCNL per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tonnellate di stazza lorda adibite a qualunque traffico, compreso il diporto, senza limiti di tonnellaggio secondo quanto precisato dal contratto stesso. Il testo richiama le stipule e i rinnovi del CCNL intervenuti nel tempo.
Imbarcazioni da diporto non rientranti nel regime della legge n. 413/1984
I marittimi imbarcati su un’imbarcazione da diporto che non possiede le caratteristiche richieste dall’art. 5, lettera d), della legge n. 413/1984 restano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti comuni. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo richiamato, il settore del diporto resta comunque incluso, poiché il contratto non pone limiti di tonnellaggio e si estende a tutte le imbarcazioni da diporto definite dalla legge n. 50/1971.
Disposizioni operative e codice di contribuzione
Per il personale marittimo imbarcato soggetto alla legge n. 413/1984 e per quello non rientrante in tale regime si rinvia alle istruzioni operative già impartite nella circolare n. 56 del 22.3.1988. Dal 1.1.2000 deve inoltre essere attribuito il codice di contribuzione "0P", con il significato di "posizione relativa a nave o imbarcazione da diporto".
Privilegi, responsabilità solidale e tutela del credito contributivo
I crediti INPS per contributi non versati dall’armatore per l’equipaggio della nave sono assistiti dal privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ex art. 2753 c.c. e dal privilegio speciale sulla nave ex art. 552 cod. nav., che segue la nave presso qualunque possessore e si estende all’indennizzo assicurativo quando dovuto. L’art. 8 della legge n. 413/1984 stabilisce inoltre la responsabilità personale e solidale di armatore e proprietario verso l’Istituto, anche in caso di naufragio o abbandono della nave, con riferimento ai contributi maturati sino alla trascrizione dell’atto di trasferimento di proprietà.
Effetti dell’alienazione volontaria, trasferimenti coattivi e termini del privilegio
In caso di alienazione volontaria, il proprietario e l’armatore rispondono in solido per i contributi maturati fino alla data di trascrizione dell’atto di trasferimento nei registri di iscrizione. Il privilegio speciale sulla nave ha natura reale, segue la nave anche presso il terzo proprietario e, di regola, si estingue dopo un anno da quando il credito è certo, liquido ed esigibile; la sospensione del termine non può superare i tre anni dal sorgere del credito. Nei trasferimenti coattivi conseguenti a procedura esecutiva o concorsuale, la proprietà passa con decreto giudiziale al maggior offerente, libera da gravami, e la responsabilità contributiva decorre dal decreto stesso, non dalla trascrizione.
Procedure concorsuali e adempimenti delle Sedi INPS
La circolare riepiloga le principali procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. In caso di notizia di fallimento, le Sedi devono individuare le navi gestite dal fallito, quantificare il debito contributivo sulla base delle denunce DM-10/2 non versate e delle contribuzioni emerse dal riscontro dei documenti di bordo, estendendo la verifica anche a navi gestite in passato e, se del caso, alle società incorporate o confluenti. Devono inoltre accelerare il riscontro dei documenti di bordo, richiedere agli Uffici marittimi il ritiro immediato dei documenti ancora in carico alle navi del fallito, coinvolgere l’Ufficio legale per l’insinuazione al passivo e mantenere fascicoli ordinati e completi.
Collaborazione con Curatore e Ufficio legale nel fallimento
Le Sedi devono prendere contatto immediato con il Curatore per acquisire i dati identificativi delle navi e della loro iscrizione, trasmettendo poi all’Ufficio legale competente le informazioni necessarie per l’insinuazione del credito. È suggerita una lettera standard al Curatore con la descrizione dei crediti contributivi, l’indicazione dei privilegi che li assistono, la richiesta di informazioni sulla gestione della nave dopo il fallimento e la precisazione che, se la curatela assume la gestione, i contributi maturati e maturandi sono dovuti in prededuzione; se la gestione passa a un diverso armatore, resta ferma la responsabilità solidale della curatela ex art. 8 della legge n. 413/1984.
Dismissione di bandiera e tutela dei crediti contributivi
La circolare esamina le modifiche agli artt. 156 e 157 cod. nav. introdotte dalla legge n. 30/1998 e chiarisce l’impatto sul recupero dei crediti contributivi. Per l’art. 156, nella terza ipotesi di cancellazione per iscrizione in un registro di altro Paese dell’Unione europea, la comunicazione all’INPS avviene solo dopo la cancellazione, con conseguente attenuazione della tutela dell’art. 15 della legge n. 413/1984 rispetto alla previgente disciplina. Per l’art. 157, in caso di aggiudicazione della nave a soggetto straniero o di successione mortis causa, l’Ufficio marittimo procede alla dismissione di bandiera secondo le regole richiamate, con eventuale vendita giudiziale quando manchino le condizioni richieste.
Imbarcazioni da diporto e dismissione della bandiera
Per le imbarcazioni da diporto si richiama l’art. 28 della legge n. 193/1986, che prevede un preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, rilasciato previo accertamento dell’inesistenza o estinzione dei diritti reali di garanzia; successivamente alla vendita o al trasferimento all’estero la nave viene cancellata dai registri. La circolare osserva che la norma non menziona espressamente la tutela previdenziale dell’art. 15 della legge n. 413/1984, ma non la esclude neppure, fermo restando il coordinamento con il nuovo testo dell’art. 156 cod. nav.
Strumenti di conoscenza: fascicolo nave, vigilanza e aggiornamento normativo
È ribadita la necessità di costituire e tenere aggiornato il fascicolo nave sin dall’iscrizione, con le modalità già indicate nella circolare n. 527 del 28.4.1980 e richiamate dalla circolare n. 56 del 22.3.1988. Le Sedi devono seguire con maggiore frequenza la regolarità dei versamenti per evitare scoperti difficilmente recuperabili e devono cooperare strettamente con gli Uffici legali e con gli uffici di riscossione e vigilanza. Per l’attività operativa è inoltre essenziale la consultazione costante del Codice della navigazione e delle leggi complementari, nonché della legenda delle circolari e della tabella degli Uffici marittimi allegata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 dic 1999Circolare numero 217 del 15-12-1999
- Circolare · 16 dic 1999Circolare numero 34 del 16-12-1999 enpals
- Circolare · 9 dic 1999Circolare numero 213 del 9-12-1999
- Circolare · 9 dic 1999Circolare numero 214 del 9-12-1999
- Circolare · 17 dic 1999Circolare numero 219 del 17-12-1999
- Circolare · 17 dic 1999Circolare numero 218 del 17-12-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →