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Circolare

Circolare numero 218 del 17-12-1999

Ulteriore sblocco dei benefici accessori previsti in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà entro il 14 giugno 1995.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica un ulteriore sblocco delle domande relative ai benefici previsti dall'art. 5 della legge n. 236/1993 per i contratti di solidarietà stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 14 giugno 1995. A seguito di un intervento del Ministero del lavoro, sono ammesse ai benefici anche le aziende che hanno presentato istanza tra il 1 giugno e il 31 agosto 1995. Vengono richiamate le modalità operative per l'esposizione dei benefici nel mod. DM10/2 e precisati i codici da utilizzare per maggiorazione del trattamento, contributo datoriale e riduzioni contributive, oltre all'eliminazione di un codice di autorizzazione non più applicabile.

Sblocco delle domande per i benefici dei contratti di solidarietà ex art. 5 L. 236/1993

Sblocco delle domande per i benefici dei contratti di solidarietà ex art. 5 L. 236/1993

La circolare interviene sui benefici previsti dall'art. 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di contratti di solidarietà, precisando l'estensione dell'ammissione alle aziende che hanno presentato istanza in un ulteriore intervallo temporale. Richiama inoltre le modalità di esposizione dei benefici contributivi e retributivi nei modelli e nei flussi contributivi, con specifica indicazione dei codici da utilizzare.

Ambito di applicazione e sblocco delle domande

I benefici di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5 spettano ai datori di lavoro e ai lavoratori che abbiano stipulato accordi di riduzione dell'orario di lavoro nel periodo tra il 1 gennaio 1993 e il 14 giugno 1995. La circolare chiarisce che, in applicazione del criterio di priorità stabilito dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 25 ottobre 1994, il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale ha disposto un ulteriore sblocco delle domande, ammettendo all'erogazione dei benefici anche le aziende che abbiano inoltrato istanza alle competenti Direzioni regionali del Lavoro nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 agosto 1995.

Resta fermo che la data di riferimento è quella evidenziata nelle premesse dei singoli decreti ministeriali concessivi.

Istruzioni per le SAP e modalità operative

Nel richiamare la circolare n. 89 del 15 aprile 1996, la circolare sollecita le SAP a comunicare alle imprese interessate l'ammissione ai benefici e a informarle in modo adeguato circa l'obbligo di attenersi alle modalità operative vigenti per l'esposizione nel quadro D del mod. DM10/2 degli importi spettanti.

Maggiorazione del trattamento base di integrazione salariale

Per la maggiorazione del trattamento base di integrazione salariale è prevista una misura pari:

  • al 15% della retribuzione per le imprese ubicate nel Mezzogiorno;
  • al 25% della retribuzione per le altre imprese.

L'importo va calcolato al netto dell'aliquota di riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, nella misura vigente pro tempore. La circolare ricorda che tale aliquota era pari al 5,84%, è stata elevata al 6,04% dal 1 ottobre 1995 e, dal 1 gennaio 1998, è pari al 5,54% per effetto della soppressione del SSN; tuttavia quest'ultima misura non si applica ai contratti di solidarietà stipulati anteriormente al 14 giugno 1995.

Per l'esposizione nel DM10/2 deve essere utilizzato il codice G602, preceduto dalla dicitura "magg. art. 5, comma 4 L. n. 236/93".

Contributo dovuto ai datori di lavoro

La circolare conferma il contributo a carico dei datori di lavoro in misura pari al 25% della retribuzione non dovuta per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, riconoscibile previa specifica domanda. L'importo deve essere esposto con il codice L700 preceduto dalla dicitura "contr. Art. 5, comma 4, L. n. 236/93".

Riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali

In relazione alle riduzioni contributive, la circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 192 del 23 giugno 1994. I benefici spettano fino al 31 dicembre 1995 e devono essere richiesti attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V.

I codici da utilizzare sono:

  • L500 per riduzione del 25%;
  • L501 per riduzione del 30%;
  • L502 per riduzione del 35%;
  • L503 per riduzione del 40%.

Aggiornamento dei codici di autorizzazione

Per le aziende già codificate con i c.a. "5Z" e "8W", la circolare dispone l'eliminazione del c.a. "8W", attribuito in base alle istruzioni della circolare n. 310 del 24 novembre 1994.

Punti principali

Ambito soggettivo e temporale dei benefici

I benefici accessori del trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà spettano ai datori di lavoro e ai lavoratori che abbiano stipulato accordi di riduzione dell'orario di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e il 14 giugno 1995. In applicazione del criterio di priorità previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 25 ottobre 1994, il Ministero ha disposto un ulteriore sblocco delle domande, ammettendo al beneficio anche le aziende che hanno presentato istanza alle competenti Direzioni regionali del Lavoro tra il 1 giugno e il 31 agosto 1995.

Richiamo alle precedenti istruzioni e comunicazione alle imprese

La circolare richiama le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 310 del 24 novembre 1994, n. 88 del 13 aprile 1999 e n. 89 del 15 aprile 1996. Le SAP, nel comunicare alle imprese interessate l'ammissione ai benefici, devono informarle adeguatamente sulle modalità operative vigenti per l'esposizione degli importi nel quadro D del mod. DM10/2.

Maggiorazione del trattamento base di integrazione salariale

Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la maggiorazione è pari al 15% della retribuzione; per le altre imprese è pari al 25%, al netto dell'aliquota di riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, nella misura vigente pro tempore. L'aliquota, già pari al 5,84%, è stata elevata al 6,04% dal 1 ottobre 1995, ma dal 1 gennaio 1998, per effetto della soppressione del SSN, è pari al 5,54%; tuttavia tale ultima misura non si applica ai contratti di solidarietà stipulati prima del 14 giugno 1995. Per l'esposizione va utilizzato il codice G602 preceduto dalla dicitura "magg. art. 5, comma 4 L. n. 236/93".

Contributo dovuto ai datori di lavoro

È previsto un contributo a carico dei datori di lavoro pari al 25% della retribuzione non dovuta in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro, riconoscibile a seguito di specifica domanda. Per la rilevazione nel mod. DM10/2 va utilizzato il codice L700 preceduto dalla dicitura "contr. Art. 5, comma 4, L. n. 236/93".

Riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali

Sono richiamate le istruzioni delle circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 192 del 23 giugno 1994. I benefici di riduzione contributiva competono sino al 31 dicembre 1995 e devono essere richiesti tramite la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V. I codici da utilizzare sono: L500 per riduzione del 25%, L501 per riduzione del 30%, L502 per riduzione del 35% e L503 per riduzione del 40%.

Aggiornamento dei codici di autorizzazione

Per le aziende già codificate con i c.a. "5Z" e "8W", deve essere eliminato il codice di autorizzazione "8W", attribuito sulla base delle istruzioni della circolare n. 310 del 24 novembre 1994.

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